13/02/2019
NEWS N° 432 FEBBRAIO 2019 – ANTIRICICLAGGIO D.Lgs 231/2007 – COMMERCIALISTI – Regole Tecniche CNDCEC: ENTRO IL 22 LUGLIO 2019 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E NOMINA DEL RESPONSABILE
Per informazioni rivolgersi a:
Dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)
Amministratore ATS-CONSULENTI ASSOCIATI s.r.l.
Membro A.I.R.A – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
Reggio Emilia, 13 febbraio 2019
Nella seduta del 16 gennaio, il CNDCEC ha approvato definitivamente il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90” nel quale sono contenuti rilevanti novità in materia di applicazione delle norme Antiriciclaggio per gli studi professionali.
Il documento consta di tre regole tecniche che entro sei mesi dalla pubblicazione, avvenuta il 23/06/2019, saranno considerate vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine. Dunque:
entro il giorno 22 Luglio 2019
tutti gli iscritti dovranno applicare le prescrizioni contenute nelle regole tecniche onde evitare le sanzioni previste sia dall’Ordine che dagli organi di controllo (G.d.F).
Le regole oltre a chiarire e definire alcuni aspetti sui cui il CNDCEC si era già espresso in passato, introducono alcune novità che avranno un impatto rilevante nelle procedure degli studi:
AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO;
Nomina del RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO;
Eliminazione della categoria delle “PRESTAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA”
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Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)
AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO
Nella regola tecnica n° 1 viene sancito l’obbligo di effettuare l’Autovalutazione del Rischio di Riciclaggio.
Analogamente ad autovalutazioni previste da altre norme, si pensi a quanto da anni richiesto in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il professionista applicando la metodologia definita dal CNDEC, dovrà “stimare” la possibilità che il proprio studio venga coinvolto in prestazioni professionali o semplici operazioni occasionali, connesse ad attività di Riciclaggio senza che si attivino le “difese” previste dalla norma.
In sostanza la Autovalutazione del Rischio Riciclaggio risponde alla domanda:
“Quante possibilità ci sono che il mio studio effettui prestazioni professionali per Clienti dediti al Riciclaggio senza che io me ne accorga?”
La valutazione dovrà essere effettuata e completata entro il 22 Luglio 2019 secondo le modalità indicate dal CNDCEC e i risultati andranno riportati sul Documento di Autovalutazione del Rischio Riciclaggio da conservare e mettere a disposizione delle Autorità di Controllo e dell’Ordine.
Il documento dovrà essere revisionato, dapprima in occasione della pubblicazione dell’aggiornamento dell’Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio (la cui prima edizione risale al 2014) e successivamente ogni 3 anni o anche prima nel caso insorgessero nuovi rischi non valutati in precedenza.
Per arrivare alla stima del Rischio Riciclaggio le regole tecniche individuano tre fattori da analizzare:
RISCHIO INERENTE + VULNERABILITÀ = RISCHIO RESIDUO
Ad ognuno di questi fattori dovrò essere assegnato un livello di rischio secondo una scala a 4 fasce di rilevanza crescente:
Rilevanza | Intensità |
NON SIGNIFICATIVA | 1 |
POCO SIGNIFICATIVA | 2 |
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA | 3 |
MOLTO SIGNIFICATIVA | 4 |
RISCHIO INERENTE
Per Rischio Inerente si intende, il rischio intrinseco che i Clienti dello studio siano coinvolti in operazioni di Riciclaggio. A sua volta, questo rischio, dipende da 4 parametri ognuno dei quali dovrà essere attentamente valutato e pesato:
- tipologia di clientela
- area geografica di operatività
- canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)
- servizi offerti
Nulla dice la regola, però, in merito a come stabilire il livello dei singoli parametri.
- A nostro avviso, per esempio il livello di rischio legato alla “tipologia di clientela” potrà essere ricavato dalla media dei punteggi di “rischio specifico” attributi ai singoli clienti durante l’esecuzione dell’adeguata verifica. Naturalmente questo presuppone che prima di eseguire l’Autovalutazione del “rischio di studio” sia stata effettuata ed aggiornata l’adeguata verifica e la valutazione del “rischio specifico per gli aspetti connessi al cliente”.
- Il livello di rischio relativo al parametro “area geografica di operatività” potrebbe utilmente essere desunto consultando le liste Internazionali dei paesi a rischio e le risultanze dell’Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio in modo da confrontarle con le effettive aree di operatività dei propri clienti.
- Per quanto riguarda il parametro servizi offerti viene in aiuto la regola n° 2 che, ai fini dell’adeguata verifica, definisce vari livelli predefiniti di rischio inerente delle singole prestazioni professionali.
- Più aleatorio sembrerebbe oggi definire in modo semi-quantitativo il punteggio relativo al parametro “canali distributivi”
VULNERABILITÀ
Definito il Rischio Inerente sarò necessario stimare la probabilità che una eventuale attività di Riciclaggio posta in essere dai clienti, possa essere perforare le “difese” Antiriciclaggio approntate dal Professionista. Questa probabilità per il CNDCEC è definita dal secondo parametro preso in esame: la cosiddetta Vulnerabilità.
La Vulnerabilità quindi misura la “solidità’” delle difese (presidi) messi in campo dal Professionista per cautelarsi contro l’eventualità di essere coinvolto a sua insaputa in attività di riciclaggio poste in essere dai propri clienti. Anche in questo caso dovranno essere valutati 4 parametri di tipo organizzativo/procedurale ritenuti rappresentativi delle protezioni approntate contro il Rischio Inerente. Il professionista deve infatti autovalutare il proprio livello di organizzazione in riguardo a:
- formazione antiriciclaggio
- adempimenti di adeguata verifica della clientela
- adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
- segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante
Il punteggio deve essere attribuito seguendo la seguente scala:
Rilevanza | Intensità |
NON SIGNIFICATIVA PER PRESIDI COMPLETI E STRUTTURATI | 1 |
POCO SIGNIFICATIVA PER PRESIDI ORDINARI | 2 |
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA PER PRESIDI LACUNOSI | 3 |
MOLTO SIGNIFICATIVA PER PRESIDI ASSENTI | 4 |
Come è evidente, si tratta di obblighi già vigenti da anni e per i quali in teoria la rilevanza dovrebbe sempre risultare NON SIGNIFICATIVA o al limite POCO SIGNIFICATIVA, in quanto tali presidi dovrebbero da tempo essere stati attivati.
Sappiamo purtroppo però che non sempre le norme in materia di Antiriciclaggio sono state applicate in modo rigoroso. A nostro avviso, dunque, sarà necessario essere molto scrupolosi e indicare la reale consistenza delle problematiche presenti nello studio. A nulla varrà infatti l’atteggiamento di chi dovesse edulcorare artificiosamente il proprio punteggio per ottenere il risultato finale di un basso valore di rischio, perché ovviamente in sede di ispezione gli organi di controllo verificheranno la concreta applicazione delle norme. Se infatti durante una ispezione la GdF riscontrasse carenze, per fare solo un esempio, nelle procedure di adeguata verifica, e parallelamente risultasse al contrario che il professionista si è autovalutato nella stessa voce con un punteggio di rischio basso dichiarando cioè di avere attivato l’adempimento completamente e in modo strutturato, ciò non farebbe che aggravare una posizione per altro già inadempiente.
RISCHIO RESIDUO
Definito il Rischio Inerente e il grado di Vulnerabilità si tratterà solo di incrociare i valori precedentemente ricavati nella tabella di ponderazione (dove prevale il fattore Vulnerabilità: 60% sul Rischio Inerente: 40%), che individua finalmente il vero obiettivo dell’intera procedura e cioè il Rischio Residuo.
Anche il Rischio Residuo potrà a sua volta assumere i 4 livelli già più volte ricordati:
valori ponderati | livello di rischio residuo |
1 – 1,5 | NON SIGNIFICATIVO |
1,6 – 2,5 | POCO SIGNIFICATIVO |
2,6 – 3,5 | ABBASTANZA SIGNIFICATIVO |
3,6 – 4 | MOLTO SIGNIFICATIVO |
IL RESPONSABILE DELL’ANTIRICICLAGGIO
Obiettivo dell’Autovalutazione è naturalmente cercare di diminuire il più possibile il Rischio Residuo concentrandosi sui fattori che più hanno contribuito all’esito e cosi ridurre i livelli di Vulnerabilità e di Rischio Inerente.
Il CNDEC a tal fine indica alcune azioni ritenute comunque indispensabili introducendo, di fatto, un nuovo obbligo a carico dei professionisti.
Viene infatti sancito che entro il 23 Luglio 2019:
- tutti gli studi con 2 o più professionisti, intendendo con ciò gli iscritti all’albo (individuali, associazioni, STP) con partita iva/codice fiscale autonomi, dovranno introdurre la Funzione Antiriciclaggio e nominare il Responsabile Antiriciclaggio.
- tutti gli studi con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), oltre a nominare il Responsabile Antiriciclaggio dovranno introdurre una funzione di Revisione Indipendente per la verifica dei presidi di controllo. La soglia dimensionale in questo caso viene riferita sempre al 31 dicembre dell’anno precedente.
Nulla viene detto, ad oggi, sui requisiti che tali figure professionali dovranno avere, ma va da se che in attesa di chiarimenti o di pronunce giurisprudenziali, sarà bene individuare soggetti, interni o esterni, competenti in materia di Antiriciclaggio.
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Le regole n° 2 e n° 3 riguardano:
- classificazione del rischio intrinseco legato alle operazioni e prestazioni professionali richieste dai clienti,
- modalità tecniche adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata,
- modalità tecniche valutazione del rischio Cliente/prestazioni professionali/operazioni occasionali
- modalità di conservazione dei dati
Come si può vedere queste regole rimettono mano a questioni che già erano state oggetto di approfondimenti da parte del Consiglio (vedasi “Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” CNDCEC Luglio 2011; “Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Manuale delle procedure per gli studi professionali” CNDCEC Dicembre 2015”. Anche queste modifiche dovranno essere recepite dal professionista che dovrà entro il 23 Luglio 2019 adeguare le procedure Antiriciclaggio presenti manualistica in uso.
Regola tecnica n. 2 – ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Con la pubblicazione della regola tecnica n°2 il CNDCEC ha modificato in modo rilevante quanto dallo stesso, era stato stabilito in precedenza in materia di Adeguata Verifica.
L’effetto più impattante è senza dubbio l’avere, in sostanza, abrogato la categoria delle “PRESTAZIONI ESCLUSE” dagli obblighi di Adeguata Verifica. Questa categoria di prestazioni era riportata nella parte iniziale della tabella della Parte Prima delle “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” CNDCEC Ultima Versione del Luglio 2011” pubblicata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 90/2017. Oltre alle attività escluse “ope legis”, cioè quelle ora richiamate all’art. 17 comma 7 D.lgs 231/2007[1] , in quel documento erano elencate altre attività ritenute a rischio così basso da escluderle totalmente dagli obblighi di Adeguata Verifica.
Si trattava delle seguenti attività:
PRESTAZIONI ESCLUSE (Linee guida per l’adeguata verifica della clientela CNDCEC – Luglio 2011)
- Docenze a corsi, convegni e simili
- Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)
- Funzione di revisore/consulente in enti pubblici
- Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile)
- Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
- Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
- Incarico di recupero crediti
- Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007)
- Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80
- Pareri giuridici pro-veritate
- Perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale
- Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale
[1] “attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12”
Tale categoria è stata cassata in quanto il CNDCEC, anche in seguito al parere del CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria), ha ritenuto di non poter operare tale esclusione in quanto “la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007)”.
Oggi la categoria “basale” in riferimento alla complessità degli obblighi di Adeguata Verifica è quella delle “PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO” che comprende 24 tipologie di prestazioni.
PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO (Regola tecnica n°2 CNDCEC – Gennaio 2019)
- Collegio sindacale
- Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali
- Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l’applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali
- Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.
- Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative
- Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)
- Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14
- Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie
- Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale( art. 225 c.p.p.)
- Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)
- Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80
- Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)
- Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell’autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)
- Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012
- Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza
- Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l’organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza
- Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web
- Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati
- Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dat
- Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.
- Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l’utente finale
- Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001
- Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)
- Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)
La differenza sostanziale con il precedente approccio è che dal 22 Luglio 2019 non sarà più possibile evitare tout court di procedere con l’Adeguata Verifica per queste prestazioni, ma si dovrà calcolare il cosiddetto Rischio Effettivo, che terrà conto non solo della Prestazione in astratto, ma anche degli aspetti in concreto connessi al Cliente e alla Prestazione effettivamente erogata o da erogare (vedi più sotto). Solo nel caso in cui il Rischio Effettivo si collocasse sul livello minimo (NON SIGNIFICATIVO) allora, e solo allora, in luogo delle normali misure di Adeguata Verifica (Semplificata, Ordinaria o Rafforzata) potranno essere poste in essere le misure specifiche riportate nella tabella 1, che in molti casi vorrò dire semplicemente l’obbligo di conservare documentazione già ottenuta nell’ambito della prestazione stessa. (ES. in caso di “Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.” – punto 6 Tabella 1 – l’adeguata verifica si intende assolta con l’“acquisizione e la conservazione di una copia della nomina da parte dell’autorità giudiziaria.”)
Questa rilevante novità rende evidente come il CNDCEC, in ossequio ai principi della IV Direttiva Antiriciclaggio, sancisca definitivamente l’approccio “Risk Based”.
A questo punto risulta evidente che d’ora in avanti per individuare le corrette misure di Adeguata Verifica sarà dunque indispensabile prima di tutto eseguire la Valutazione del Rischio Effettivo.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO
La regola definisce un iter che prevede l’individuazione di 3 parametri:
RISCHIO INERENTE + RISCHIO SPECIFICO = RISCHIO EFFETTIVO
Una volta calcolato il Rischio Effettivo sarà possibile definire il tipo di Adeguata Verifica.
Nella regola tecnica si individua, come detto, una quarta modalità di corretta effettuazione dell’Adeguata Verifica oltre a quelle già note (Semplificata, Ordinaria e Rafforzata) di livello inferiore alla Semplificata. Le misure di Adeguata verifiche nel caso di Rischio effettivo non significativo saranno infatti solo quelle indicate nella Tab 1 relativa alle prestazioni a Rischio (Inerente) non significativo.
Il primo passo da fare dunque è la valutazione del RISCHIO INERENTE.
L’attribuzione del punteggio risulterà per altro molto semplice in quanto questo valore è riportato nelle tabelle 1 e 2 in cui si trova l’elencazione di 40 tipologie di prestazioni professionali suddivise per livelli di rischio:
RISCHIO INERENTE | VALORE |
NON SIGNIFICATIVO (Tab 1) | 1 |
POCO SIGNIFICATIVO (Tab 2) | 2 |
ABBASTANZA SIGNIFICATIVO (Tab 2) | 3 |
MOLTO SIGNIFICATIVO (Tab 2) | 4 |
Successivamente sarà necessario valutare il RISCHIO SPECIFICO che dipende dalla situazione concreta del singolo cliente e della singola prestazione richiesta o eseguita.
La Regola prevede che l’individuazione del RISCHIO SPECIFICO, analogamente alle passate indicazioni tecniche, dipenderà da due aspetti: ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE e ASPETTI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Per entrambi sarà necessario tenere conto di vari fattori (4 per i Clienti e 6 per le prestazioni) e attribuire ad ognuno di essi attribuire un punteggio da 1 a 4 secondo la solita scala:
1 = non significativo
2 = poco significativo
3 = abbastanza significativo
4 = molto significativo
Per gli ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE bisognerà valutare:
-Natura giuridica
-Prevalente attività svolta
-Comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico
-Area geografica di residenza del cliente
Per gli ASPETTI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE bisognerà valutare invece:
-Tipologia
-Modalità di svolgimento
-Ammontare dell’operazione
-Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale
-Ragionevolezza
-Area geografica di destinazione
La somma dei punteggi diviso 10 rappresenta il RISCHIO SPECIFICO.
Per ultimo il RISCHIO EFFETTIVO si calcolerà incrociando i valori del RISCHIO INERENTE con quelli del RISCHIO SPECIFICO nella Tabella presente al punto 2.1.3 che pondera i valori dando preminenza al RISCHIO SPECIFICO (70%) rispetto al RISCHIO INERENTE (30%). Il risultato sarà, appunto, l’individuazione del RISCHIO EFFETTIVO da cui dipenderà poi la modalità di effettuazione della Adeguata verifica:
GRADO DI RISCHIO EFFETTIVO | MISURE DI ADEGUATA VERIFICA |
NON SIGNIFICATIVO | Regole di condotta della tabella 1 |
POCO SIGNIFICATIVO | Semplificate |
ABBASTANZA SIGNIFICATIVO | Ordinarie |
MOLTO SIGNIFICATIVO | Rafforzate |
La Regola n° 2 procede poi con la trattazione di vari aspetti operando dei chiarimenti e delle semplificazioni contribuendo positivamente nel chiarire meglio il quadro degli adempimenti a carico del professionista e fornendo utili indicazioni che dovranno essere recepire all’interno dei manuali delle procedure antiriciclaggio già in uso nello studio: Prestazioni professionali, Adeguata verifica ordinaria, Adeguata verifica semplificata, Adeguata verifica rafforzata, Persone politicamente esposte, Titolare effettivo ed Esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi.
Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007)
Anche in questo caso Il CNDCEC chiarisce alcuni aspetti che per la verità erano ormai già entrati nella prassi, come ad esempio il fatto che la conservazione possa essere effettuata sia in modalità cartacea che digitale, che in ogni caso debba permettere di ricostruire la data del conferimento dell’incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; che si debbano individuare dei responsabili della conservazione, anche in ossequio alla normativa Privacy (GDPR). Si ribadisce, se ve ne fosse bisogno, che TUTTI I DOCUMENTI CARTACEI dovranno essere DATATI e FIRMATI dal professionista o da un suo delegato e che anche in caso di conservazione cartacea (Fascicolo Antiriciclaggio del cliente) sarà sempre possibile fare riferimento a documenti archiviati in modalità digitale a patto che rispettino non siano modificabili e facilmente reperibili. Viene sancita la possibilità di utilizzare servizi esterni per l’archiviazione digitale (Cloud) a patto che i fornitori offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche, negli studi associati potrà essere regolamentata l’archiviazione in un unico supporto accentrato a patto che tutto venga procedurizzato.