21/03/2019

NEWS N° 436 MARZO 2019 – ANTIRICICLAGGIO – COMMERCIALISTI – REGOLE TECNICHE: CHE FINE HANNO FATTO LE “PRESTAZIONI ESCLUSE”?

Per informazioni rivolgersi a: Dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)
Amministratore ATS-CONSULENTI ASSOCIATI s.r.l.
Membro A.I.R.A – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
Reggio Emilia, 21 marzo 2019

 

Con la pubblicazione della regola tecnica n°2 il CNDCEC ha modificato in modo rilevante quanto dallo stesso, era stato stabilito in precedenza in materia di Adeguata Verifica. L’effetto più impattante è senza dubbio l’avere, in sostanza, abrogato la categoria delle “PRESTAZIONI ESCLUSE” dagli obblighi di Adeguata Verifica.

In precedenza le prestazioni per le quali il Professionista era legittimamente esentato dell’effettuare l’Adeguata Verifica erano quelle che si trovavano nella tabella della Parte Prima delle “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” – CNDCEC Ultima Versione: Luglio 2011”.

PRESTAZIONI ESCLUSE (Linee guida per l’adeguata verifica della clientela CNDCEC – Luglio 2011)

  • Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.12
  • Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
  • Docenze a corsi, convegni e simili
  • Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)
  • Funzione di revisore in enti pubblici
  • Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile)
  • Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
  • Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
  • Incarico di recupero crediti
  • Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007)
  • Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione,
  • ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80
  • Pareri giuridici pro‐veritate
  • Perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale
  • Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale

 

La nuova Regola Tecnica n° 2 del 2019 ha agito sulla stessa materia, cioè sulla classificazione delle prestazioni in relazione all’obbligo di Adeguata Verifica,  e dunque è da ritenersi superata la vecchia suddivisione. L’innovazione principale consiste nel fatto che il CNDCEC, in seguito al parere del CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria), conferma l’esonero dagli obblighi di Adeguata Verifica solo per le PRESTAZIONI ESCLUSE OPE LEGIS e cioè quelle previste all’art.  17 comma 7  D.lgs 231/2007 “attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12”, (in passato previste all’art. 12 comma 3 D.Lgs 231/2007).

E’ infatti stata abrogata la CATEGORIA DELLE PRESTAZIONI ESCLUSE abrogazione motivata (su presumibile suggerimento del  CSF) dal fatto che “la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007)”. La conseguenza è che tutte le altre prestazioni che in precedenza erano stata escluse dagli obblighi di Adeguata Verifica ora non lo sono più.

Ad oggi infatti, per tutte le altre prestazioni, il CNDEC individua un cosiddetto grado di RISCHIO INERENTE suddiviso in 4 livelli:

  • RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO
  • RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO
  • RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
  • RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO

 

Di seguito l’elenco di tutte le prestazioni prese in considerazione dal CNDEC nella Regola Tecnica n° 2 con il relativo riferimento e grado di Rischio Inerente attributo dal CNDCEC.

 

 

 

 

RIFERIMENTO PUNTO PRESTAZIONE RISCHIO INERENTE LIVELLO DI RISCHIO INERENTE
art. 17 comma 7  D.lgs 231/2007 / attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali ESCLUSO 0
art. 17 comma 7  D.lgs 231/2008 / adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 ESCLUSO 0
TABELLA 1 1 Collegio sindacale NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 2 Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 3 Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l’applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 4 Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate. NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 5 Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 6 Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.) NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 7 Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 8 Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 9 Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale( art. 225 c.p.p.) NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 10 Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.) NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 11 Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80 NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 12 Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.) NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 13 Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell’autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.) NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 14 Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012 NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 15 Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 16 Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l’organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 17 Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 18 Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 19 Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dat NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 20 Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc. NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 21 Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l’utente finale NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 22 Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001 NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 23 Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati) NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 1 24 Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software) NON SIGNIFICATIVO 1
TABELLA 2 1 Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni POCO SIGNIFICATIVO 2
TABELLA 2 3 Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria POCO SIGNIFICATIVO 2
TABELLA 2 8 Consulenza contrattuale POCO SIGNIFICATIVO 2
TABELLA 2 11 Custodia e conservazione di beni e aziende POCO SIGNIFICATIVO 2
TABELLA 2 16 Valutazione di aziende, rami d’azienda, patrimoni, singoli beni e diritti POCO SIGNIFICATIVO 2
TABELLA 2 2 Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe ABBASTANZA SIGNIFICATIVO 3
TABELLA 2 4 Assistenza per richiesta finanziamenti ABBASTANZA SIGNIFICATIVO 3
TABELLA 2 5 Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica ABBASTANZA SIGNIFICATIVO 3
TABELLA 2 6 Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici ABBASTANZA SIGNIFICATIVO 3
TABELLA 2 7 Consulenza aziendale ABBASTANZA SIGNIFICATIVO 3
TABELLA 2 9 Consulenza economico-finanziaria ABBASTANZA SIGNIFICATIVO 3
TABELLA 2 10 Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe ABBASTANZA SIGNIFICATIVO 3
TABELLA 2 13 Tenuta della contabilità ABBASTANZA SIGNIFICATIVO 3
TABELLA 2 14 Consulenza in materia di redazione del bilancio ABBASTANZA SIGNIFICATIVO 3
TABELLA 2 15 Revisione legale dei conti ABBASTANZA SIGNIFICATIVO 3
TABELLA 2 12 Consulenza in operazioni di finanza straordinaria MOLTO SIGNIFICATIVO 4

 

Oggi dunque, lasciando da parte le prestazioni escluse ope legis, la categoria “basale” in riferimento alle modalità con le quali condurre le procedure di Adeguata Verifica, è quella delle “PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO” che comprende ben 24 tipologie di prestazioni.

Ad ognuna di queste prestazioni il CNDEC associa, nella medesima tabella 1, anche una “Regola di condotta ai fini della adeguata verifica” che in molti casi riporta semplicemente l’obbligo di conservare documentazione già ottenuta nell’ambito della prestazione stessa o i documenti di identità dei soggetti coinvolti.  Questo ad una prima lettura sembrerebbe indicare che l’Adeguata Verifica per le prestazioni a RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO potrebbe essere condotta in modalità ultra semplificata.

Ma è proprio vero?

O meglio, è sempre vero?

 

Per rispondere a questa domandaè necessario proseguire con la lettura della Regola Tecnica n° 2 nella parte in cui vengono indicate le modalità previste per definire gli obblighi di Adeguata Verifica.

La Regola Tecnica n° 2 indica molto chiaramente che le modalità di Adeguata Verifica non discendono dal solo grado di RISCHIO INERENTE ma dipendono, in ossequio al principio dell’approccio basato sul rischio, dal cosiddetto “GRADO DI RISCHIO EFFETTIVO” che tiene conto anche del tipo di cliente e del contesto di concreta operatività ed ha, ovviamente, una grande componente di discrezionalità.

Il RISCHIO EFFETTIVO infatti viene definito dalla “interrelazione tra il livello di RISCHIO INERENTE (tabelle 1 e 2) e quello di RISCHIO SPECIFICO (tabelle A e B)“.

Il RISCHIO SPECIFICO è un nuovo parametro introdotto dal CNDCEC che in sostanza esprime un grado di rischio dipendente sia dal tipo di cliente e sia dalla concretezza della prestazione professionale concretamente resa o da effettuarsi. Anche in questo caso sono previsti quattro livelli di rischio:

  • RISCHIO SPECIFICO NON SIGNIFICATIVO
  • RISCHIO SPECIFICO POCO SIGNIFICATIVO
  • RISCHIO SPECIFICO ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
  • RISCHIO SPECIFICO MOLTO SIGNIFICATIVO

 

Le prestazioni a RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO, cioè quelle contenute nella Tabella 1, non sono dunque escluse a priori dall’iter di definizione del RISCHIO EFFETTIVO. E’ vero che a loro è stato attributo il livello più basso di RISCHIO INERENTE cioè “NON SIGNIFICATIVO”, ma non è assolutamente scontato, anche se è probabile, che il RISCHIO SPECIFICO, debba avere lo stesso livello.

Quindi per definire esattamente le corrette modalità con cui effettuare l’Adeguata Verifica  sarà necessario ANCHE PER LE PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO percorre tutto l’iter per la definizione del RISCHIO EFFETTIVO:

  • VERIFICARE RISCHIO INERENTE (Tab. 1)
  • CALCOLARE IL RISCHIO SPECIFICO (media degli Aspetti connessi al cliente: Tab. A + Aspetti connessi alla prestazione professionale concretamente resa o da rendere: Tab. B)
  • VERIFICARE IL RISCHIO EFFETTIVO (interrelazione Tabella 2.1.3. )

Osservando attentamente la tabella di interrelazione (Punto 2.1.3. Reg. Tecn. n° 2) risulta evidente che nel caso in cui il professionista si trovasse a dover valutare prestazioni a RISCHIO INERENTE NON SIGINIFICATIVO ma con grado di RISCHIO SPECIFICO DIVERSO DAL MINIMO, il risultato, e cioè il GRADO DI RISCHIO EFFETTIVO, che rappresenta il vero parametro per definire correttamente quali misure di Adeguata Verifica applicare, potrebbe collocarsi nella FASCIA GIALLA o in quella ARANCIO. Ciò significa che per le PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO le misure di Adeguata Verifica potenzialmente potrebbero essere le seguenti.

COLORE AREA TABELLA INTERRELAZIONE GRADO DI RISCHIO EFFETTIVO MISURE DI ADEGUATA VERIFICA
VERDE NON SIGNIFICATIVO REGOLE DI CONDOTTA TABELLA 1
GIALLO POCO SIGNIFICATIVO MODALITA’ SEMPLIFICATA
ARANCIONE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO MODALITA’ ORDINARIA

 

Le modalità di ADEGUATA VERIFICA ULTRA SEMPLIFICATE previste nel box “Regole di Condotta” della Tabella 1 contenuta nella regola Tecnica n° 2, non dovranno essere estese come automatismo a tutte le prestazioni ivi elencate, ma potranno essere applicate, solo dopo avere percorso l’intero iter di valutazione del RISCHIO EFFETTIVO e solo nel caso in cui il professionista attribuisca, in modo del tutto discrezionale, anche al RISCHIO SPECIFICO il valore minimo di RISCHIO NON SIGNIFICATIVO.