11/07/2019

NEWS N° 443 LUGLIO 2019 – EMISSIONI IN ATMOSFERA – DLGS 183/2017: PRINCIPALI NOVITA’ E SCADENZE

Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)
Reggio Emilia, 10 luglio 2019

 

Il 19 dicembre 2017, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, è entrato in vigore il D.Lgs 183/2017 che riordina il quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera modificando i Titoli I, II e III della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

Le principali novità sono:

  • introduzione della definizione di “medio impianto di combustione”: impianti con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW (≥1 e < 50), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato
  • obbligo di autorizzazione per i “medi impianti di combustione”, con potenza pari o superiore a 1000 kW (1 MW).

L’introduzione della nuova definizione e la previsione dell’obbligo di autorizzazione alle emissioni per i medi impianti di combustione, ha comportato anche la modifica dell’elenco degli “impianti con emissioni scarsamente rilevanti” abbassando ad 1 MW la soglia al di sotto della quale non ricorre l’obbligo dell’autorizzazione alle emissioni.

  • nuova definizione di medio impianto termico civile: impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, quindi ≥1 e < 3 MW.

Ricadono nella disciplina delle emissioni gli impianti termici civili di potenza pari o superiore a 3 MW.

Gli impianti termici civili di potenza inferiore a 3 MW sono disciplinati invece dal Titolo II della Parte V del Dlgs 152/2006.

  • disciplina dettagliata per le emissioni odorigene degli stabilimenti che viene affidata per la regolamentazione alle Regioni o alle discipline contenute nelle singole autorizzazioni.
  • modifiche alle autorizzazioni di carattere generale
  • aggiornamento dei valori limite di emissione
  • aggiornamento del sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l’efficacia e la proporzionalità

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 19 dicembre 2017, ma è stato disposto un periodo transitorio per l’adeguamento degli impianti esistenti alla nuova disciplina.

Le scadenze per l’adeguamento ai nuovi limiti di emissione sono le seguenti:

  • medi impianti di combustione esistenti (compresi anche i medi impianti termici civili > 3 MW): richieste di rinnovo autorizzazione entro i seguenti termini
  • 1° gennaio 2028, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW;
  • 1° gennaio 2023, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW.

Fino a tali date gli impianti dovranno quindi rispettare i valori limite previsti dalle autorizzazioni vigenti.

L’adeguamento ai limiti per gli impianti esistenti può essere previsto anche in occasione di domande di rinnovo periodico o di modifica presentate prima dei termini sopra indicati.

Autorizzazioni di carattere generale (regime di comunicazione)

Sono state introdotte una serie di modifiche all’articolo 272 in materia di autorizzazioni di carattere generale, ed in particolare si segnala che è stato aggiornato il rapporto tra le autorizzazioni generali e l’utilizzo di sostanze pericolose.

Infatti non è possibile accedere a tali autorizzazioni qualora, nell’impianto o nell’attività, si utilizzino sostanze o miscele con indicazione di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, così classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (Reg. CLP).

Per gli impianti esistenti la norma prevede che se un impianto o attività era in possesso dell’autorizzazione generale e successivamente, all’entrata in vigore del decreto, non ha più le condizioni per l’assoggettamento a tale autorizzazione, in quanto fa uso delle sostanze sopra elencate, il gestore deve ottenere una autorizzazione ordinaria entro 3 anni dall’uscita del decreto in esame (ovvero entro il 19 dicembre 2020), altrimenti l’impianto o l’attività si considera in esercizio senza autorizzazione.

Per tale motivo si invitano le imprese che dispongono di autorizzazioni a carattere generale a verificare la presenza o meno di sostanze con indicazione di pericolo nei prodotti utilizzati per l’eventuale adeguamento.

La verifica della presenza di sostanze con indicazione di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd può essere effettuata esaminando le schede di sicurezza dei prodotti ai punti 2, 3, 11 e 16 della scheda stessa.