18/09/2019

NEWS N° 444 SETTEMBRE 2019 – ANTIRICICLAGGIO D.Lgs 231/2007 – COMMERCIALISTI – Regole Tecniche CNDCEC: PROROGA SCADENZA OBBLIGHI REGOLE TECNICHE/LINEE GUIDA

Per informazioni rivolgersi a: Dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)

Amministratore ATS-CONSULENTI ASSOCIATI s.r.l.
Membro A.I.R.A – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Reggio Emilia, 18 settembre 2019

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), con la diffusione della Informativa n. 68 del 17/07/2019, ha prorogato la decorrenza delle nuove prescrizioni originariamente previste per il 23 Luglio 2019, fissando come nuova scadenza il giorno:

1 gennaio 2020

Le motivazioni che hanno portato alla proroga sono sostanzialmente condivisibili e dipendono dalle consistenti novità intervenute successivamente alla pubblicazione delle Regole Tecniche:

  • Pubblicazione delle “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)” CNDCEC – Maggio 2019 (di cui tratteremo in un prossimo articolo)
  • Pubblicazione della nuova “Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria – Aggiornata al 2018” CSF 12 Giugno 2019
  • La previsione della imminente pubblicazione del Decreto di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio che modificherà il testo del Dlgs 231/2007

Ci corre l’obbligo di sottolineare che sono stati sollevati vari dubbi sul “potere autonomo di proroga” del CNDCEC dovuti principalmente alla constatazione che le Regole Tecniche pubblicate dal CNDCEC nel Gennaio 2019 e in scadenza al 23 Luglio 2019 , erano state ratificate dal CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria) organo di garanzia  costituito dai Ministeri dell’Economia e delle Finanze, dell’Interno, della Giustizia, degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, dalle Autorità di vigilanza (Banca d’Italia, CONSOB, IVASS) e dagli organi ispettivi ed investigativi (UIF, Guardia di Finanza, DIA, Arma dei Carabinieri e, Direzione Nazionale Antimafia). Ad alcuni osservatori risulta perlomeno discutibile che il differimento di un termine ratificato dal CSF possa invece avvenire in assenza di tale ulteriore ratifica.

Dunque pur condividendo lo spirito e gli effetti della proroga che lascia più tempo ai professionisti per adeguare la propria organizzazione, invitiamo gli iscritti alla cautela in quanto non si può escludere che in sede di ispezioni gli organi di controllo, respingendo la validità di tale differimento,  possano richiedere l’esibizione dei documenti comprovanti l’adeguamento delle procedure dello studio “aggiornati alle Regole Tecniche” come ad esempio l’Autovalutazione del Rischio di studio (artt. 15 e 16 D.Lgs 231/2007; Regola tecnica n. 1) le nuove modalità per l’Adeguata Verifica  e per la  conservazione dei dati e dei documenti utilizzati per l’adeguata verifica.

ATS-CONSULENTI ASSOCIATI s.r.l. con i suoi esperti in materia di Antiriciclaggio, fra cui anche ex-Ispettori della Guardia di Finanza, può supportare il professionista nella verifica della conformità agli obblighi Antiriciclaggio e nell’eventuale adeguamento.