19/12/2019
NEWS N° 447 DICEMBRE 2019 – RIFIUTI: RIAPERTA DAL 3 NOVEMBRE LA VIA MAESTRA AL RECUPERO
Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Anceschi (maurizioanceschi@atseco.it)
Reggio Emilia, 19 dicembre 2019
Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019 (e in vigore dal giorno dopo) è pubblicata la L. 128/2019, di conversione del D.L. 3 settembre 2019 n. 101, “recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. Il suo art. 14 bis, dopo 21 mesi di quasi totale paralisi a livello nazionale derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018, rimette in movimento gli ingranaggi dell’Economia Circolare in Italia.
In particolare la legge 128/2019 fa perno su due aspetti:
- E stato riformulato l’art. 184ter del Testo Unico Ambientale (ossia il DLgs 152/2006) al fine di riaffermare competenze e certezze alle procedure di autorizzazione per le attività di recupero dei rifiuti;
- È stato fissato un sistema centralizzato di registrazione e di verifica delle attività di recupero autorizzate, con l’intento di garantire uniformità di criteri a scala nazionale.
La riscrittura dell’art. 184ter “Cessazione della qualifica di rifiuto” anticipa il recepimento della nuova versione dell’art. 6 “End-of-Waste status” della Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE (come modificata dalla Direttiva UE 2018/851 del luglio 2018) e consente che, in assenza di criteri EOW specifici definiti a scala comunitaria o nazionale, siano precisati criteri dettagliati “caso per caso” all’interno delle ordinarie autorizzazioni previste per legge.
Ne esce confermato il vigente impianto di delega amministrativa del DLgs 152/2006 e la piena potestà delle Regioni (o degli Enti da esse delegati) di emettere autorizzazioni al recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e AIA (autorizzazione integrata ambientale).
Analogamente in assenza di “specifici” criteri EOW, per le attività di recupero “in regime semplificato” (v. art. 216, in pratica le uniche non bloccate dalla sentenza del Consiglio di Stato) resta invariato il riferimento alle norme tecniche sulle “Materie Prime Secondarie” (in primis l’ormai storico DM 5 febbraio 1998).
Il nuovo art. 184ter al comma 3 prevede che i criteri dettagliati dell’autorizzazione al recupero debbano riguardare (almeno):
“…
- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
- processi e tecniche di trattamento consentiti;
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.”.
Per quanto riguarda il nuovo sistema dei controlli, con finalità di uniforme applicazione della norma in materia di EOW, esso verte essenzialmente sull’istituzione presso il Ministero dell’Ambiente del “registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni … e delle procedure semplificate …” (art. 184ter, cm. 3-septies) nonché su una procedura di verifica affidata a ISPRA (la quale dovrà adottare a riguardo norme tecniche vincolanti), mediante controlli a campione, in merito alla “ … conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, …, agli atti autorizzatori rilasciati …”, e in caso di “non conformità” ISPRA dovrà spedire apposita relazione al Ministero dell’Ambiente (art. 184ter, cm. 3-ter).
In base alle successive conclusioni istruttorie che lo stesso Ministero trarrà, l’Autorità Competente che ha rilasciato l’autorizzazione “avvia un procedimento” per conseguire “d’ufficio” l’adeguamento degli impianti o, ove ciò non sia possibile nell’arco dei 180 giorni dalle conclusioni ministeriali, revocare l’autorizzazione (art. 184ter, cm. 3-quater).
Riassumendo, mentre il Registro Nazionale ha una sua linearità funzionale (a parte i tempi non definiti di messa a regime) il meccanismo di verifica ispettiva, riportato per sommi capi, è effettivamente laborioso (potenzialmente capace di durare oltre 300 giorni) e, nella prevista applicazione “a campione”, può rivelarsi potenzialmente discriminatorio.
Per certi aspetti il controllo “statale” sembra anche male indirizzato in quanto più che la conformità degli impianti all’autorizzazione (oggetto scontato in qualsiasi controllo ex post) andrebbe posta in luce la conformità dell’autorizzazione rilasciata ai criteri di legge per il conseguimento dello status di EoW, anche con finalità di inventario di best practices.
Fino a qui la riscrittura dell’art. 184-ter del DLgs 152/2006; i successivi commi da 4 a 10 dell’art 14-bis del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 “Crisi Aziendali”, come convertito dalla L 128/2019, agiscono, in combinato disposto, per definire il meccanismo di adeguamento e le fasi di transizione tra autorizzazioni vigenti e adozione di nuovi criteri.
La affermazione, per certi aspetti più attesa e rilevante in quanto restituisce certezza del diritto agli attuali gestori delle attività di recupero, è contenuta nel comma 8 dove si afferma che le autorizzazioni uniche o le AIA vigenti alla data del 3 novembre 2019, ovvero in corso di rinnovo alla medesima data son fatte salve e perfettamente legittime fino al momento in cui saranno rinnovate in ossequio al nuovo art 184-ter.
Viene anche predisposta una moratoria “in salvaguardia” per le autorizzazioni scadute (caso del tutto possibile visto il blocco dei rinnovi da parte delle Regioni in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato) per le quali sia presentata una istanza di rinnovo entro il 02 marzo 2020.