23/01/2020

NEWS N° 450 GENNAIO 2020 – EMISSIONI IN ATMOSFERA – DLGS 183/2017: ADEGUAMENTO AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE

Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)
Reggio Emilia, 23 gennaio 2020

Il 19 dicembre 2017, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, è entrato in vigore il D.Lgs 183/2017 che riordina il quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera modificando i Titoli I, II e III della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006.
Sono state introdotte anche una serie di modifiche all’articolo 272 in materia di “Autorizzazioni di Carattere Generale”, ed in particolare si segnala che è stato aggiornato il rapporto tra le autorizzazioni generali e l’utilizzo di sostanze pericolose.

Infatti non è possibile accedere a tali autorizzazioni qualora, nell’impianto o nell’attività, si utilizzino sostanze o miscele con Indicazione di Pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, così classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (Reg. CLP).

Risulta essenziale per le aziende titolari di Autorizzazione a Carattere Generale ACG (incluse o meno in AUA) procedere tempestivamente a verificare la presenza, a magazzeno e/o in uso, di sostanze con tali indicazioni di pericolo. La verifica deve essere effettuata esaminando la scheda di sicurezza, SDS, di ciascun prodotto utilizzato; con riferimento alle sezioni 2, 3, 11 e 16 della scheda stessa. Le SDS dovranno essere reperite presso i fornitori nella loro versione più aggiornata (NB si consiglia di non superare l’anno – e tassativamente non più di 2 anni – dall’ultimo aggiornamento).
In caso di verifica positiva è il caso di valutare con la massima attenzione la possibilità di sostituire le sostanze pericolose utilizzate nel proprio processo produttivo con preparati equivalenti ma meno pericolosi, se disponibili in commercio.

Viceversa non rimane che adeguarsi richiedendo l’Autorizzazione Unica Ambientale: la norma prevede infatti che se un impianto o attività in possesso dell’autorizzazione generale non ne ha più le condizioni, in quanto fa uso delle sostanze o miscele con le indicazioni di pericolo menzionate, il gestore deve presentare una domanda di autorizzazione ordinaria per le emissioni (ossia domanda di AUA) entro il 19 dicembre 2020 (in quanto scadono i 3 anni dall’emanazione del DLgs 183/2017). In assenza di domanda di AUA l’impianto o l’attività si considererà in esercizio senza autorizzazione (reato penale).
Si raccomanda infine di informare e responsabilizzare il proprio Ufficio Acquisti in quanto anche l’immissione futura in azienda di materie prime o preparati con carattere di pericolosità, ove non evitabile, deve essere valutata sotto il profilo della implicazione ambientale e, nel caso, andrà preventivamente autorizzata.

Il nostro personale resta a disposizione sia per chiarimenti della norma sia per fornire supporto professionale: dalla verifica delle Schede di Sicurezza alla gestione dell’eventuale istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.