30/03/2020

NEWS N° 465 MARZO 2020 – EMERGENZA COVID 19 – IN EMILIA-ROMAGNA APPLICAZIONE FLESSIBILE PER LE PRESCRIZIONI IN AUTORIZZAZIONI AIA – AUA VIGENTI

Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it); dott.Riccardo Bianchi (riccardobianchi@atseco.it); dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 30 marzo 2020

Le misure restrittive adottate dal Governo e dalla regione Emilia Romagna nel periodo che intercorre dal 23 febbraio fino al loro termine di validità, per far fronte alla nota emergenza sanitaria, hanno inevitabilmente avuto un diffuso impatto su diverse attività lavorative riguardanti direttamente o indirettamente tutti i settori.

Questo ha portato conseguentemente difficoltà nel rispettare scadenze imposte ai titolari delle autorizzazioni AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e AUA (Autorizzazione Unica Ambientale).

A fronte di ciò, in data 16 marzo 2020 la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna (NB: analogamente si stanno comportando altre regioni) ha ritenuto di pronunciarsi in merito alle modalità e tempi per adempiere alle suddette obbligazioni.

La DGR n. 211/2020 dispone:

  1. Le frequenze assegnate agli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dei vari impianti o installazioni non sono da considerarsi tassative.
  2. Gli autocontrolli previsti … possono essere posticipati fino al termine delle misure precauzionali, o prima se possibile; si deve comunque fare in modo di rispettare il numero annuale degli autocontrolli fissato dall’autorizzazione. Il posticipo deve essere comunicato da parte dell’azienda al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC). NdR: ritiene che la comunicazione potrà essere fatta tramite PEC (se questa modalità non fosse possibile opportuno ricorrere al fax, che mantiene ricevuta certa).
  3. Per comunicazioni di dati e trasmissione di elaborati (es: report annuale AIA; PUA residui zootecnici), che non possano essere inviati nel rispetto dei termini di scadenza, sarà possibile comunicare la nuova data di presunto adempimento alla SAC (preferibilmente con anticipo), attraverso modalità telematiche o per via PEC. Tali comunicazioni sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed accettate automaticamente, senza comportare spese istruttorie.
  4. Per impedimenti dovuti all’emergenza che ritardino l’attuazione delle prescrizioni previsti nell’AIA e relativi termini di tempo es di piani di miglioramento programmati, si attua la stessa procedura del punto precedente (ossia comunicare preventivamente la nuova data di presunto adempimento alla SAC, attraverso modalità telematiche o per via PEC).
  5. Scadenze temporali riguardanti la presentazione di “riesame” dell’AIA possono essere posticipate previa comunicazione alla SAC competente, preferibilmente prima della scadenza, indicando la nuova data di invio della documentazione prevista.

Nella delibera vengono precisati anche i termini massimi entro cui soddisfare ai vari adempimenti una volta definitivamente cessate le restrizioni sanitarie in atto, in modo particolare:

  • 60 giorni nel caso di campionamenti (autocontrolli);
  • 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;
  • 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani (vedi PUA);

DGR n. 211 del 16 marzo 2020, emanata dalla Giunta regionale (Leggi qui)

I nostri uffici e tecnici competenti rimangono a vostra disposizione in caso di chiarimenti.