10/04/2020

NEWS N° 470 APRILE 2020 – AUMENTO IN DEROGA DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI STOCCABILI, PER EVITARE EMERGENZE AI SISTEMI DI GESTIONE

Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it); dott.Riccardo Bianchi (riccardobianchi@atseco.it); dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 10 aprile 2020

Il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ha portato e sta portando diverse problematiche su più fronti. Il settore dei rifiuti è uno tra questi. Le criticità che emergono riguardano in particolare, come già anticipato in alcune news precedenti, la difficoltà che gli impianti hanno nella gestione dei rifiuti dovuto ad un aumento dei volumi stoccati, portando inevitabilmente ad un sovraccarico degli impianti stessi.

Il Ministero dell’Ambiente ha incitato le Regioni ad affrontare le criticità attuali ricorrendo all’art 191 del D.Lgs. 152/2006, ovvero allo “strumento delle ordinanze contingibili e urgenti” per adottare misure straordinarie per prevenire situazioni di emergenza e blocco delle attività gestionali in un settore così delicato anche per le implicazioni sanitarie.

Ad oggi sono diverse le ordinanze emanate dalle regioni, tra cui Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Sicilia.

Le varie ordinanze emanate condividono aspetti comuni tra cui l’ampliamento del limite dello stoccaggio, l’aumento in termini di tempo per quanto riguarda il deposito temporaneo (oltre che il già riferito smaltimento dei DPI usati per la prevenzione Covid nei rifiuti urbani indifferenziati).

Anche l’Emilia-Romagna ha seguito questa indicazione e con Ordinanza Presidenziale n. 57 del 3 Aprile 2020 interviene anche sulla gestione rifiuti. In particolare viene esplicitato che:

  • gli impianti già autorizzati per la gestione di Deposito preliminare (D15) e/o Messa in riserva (R13) possono incrementare la capacità annua di stoccaggio nonché quella istantanea da un limite massimo del 20 % (come scritto nel precedente Decreto n.43 del 20 marzo 2020) fino al limite del 50 %.
  • Analoga possibilità di incremento si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero “semplificate” assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, previo invio di apposita Comunicazione con cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga (che peraltro non può oltrepassare “le “quantità massime” fissate dall’Allegato IV al DM 5/2/98 o dal DM 161/2002).
    Tale comunicazione deve essere inviata a: Prefettura; ARPAE; Comune; AUSL; Vigili del fuoco.

L’ampliamento del limite dovrà comunque garantire:

  1. Spazi adeguati di stoccaggio per evitare il pericolo di incendio;
  2. Rispetto delle norme di stoccaggio garantendo raccolta e trattamento di ulteriori eluati prodotti;
  3. Prevedere sistemi di copertura, anche mobile, per limitare infiltrazioni di acque meteoriche ed eccessive emissioni odorigene
  4. mantenere separati, con idonei sistemi, i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga dai volumi ordinari.

Tali deroghe sono consentite senza nessun aggravio delle garanzie finanziarie attualmente presenti.

Anche per quanto riguarda le aziende produttrici di rifiuti si configura la possibilità di derogare dalle norme consuete che disciplinano il Deposito Temporaneo (presso il luogo di produzione prima della raccolta); esse potranno elevare l’attuale soglia del Deposito Temporaneo del 100% in termini volumetrici, ossia fino ad un massimo di 60 mc, di cui fino a 20 mc destinati al deposito di rifiuti speciali pericolosi.

Analogamente potrà essere prolungato il termine del Deposito Temporaneo in azienda, passando dai normali 12 mesi a 18 mesi.

Le disposizioni dell’ordinanza regionale valgono dal giorno 3 aprile fino al termine del periodo di emergenza sanitaria incrementato ai “successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario rispristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti”.

Regione Emilia-Romagna Ordinanza Presidenziale n.57 del 3 aprile 2020