26/05/2020

NEWS N° 481 MAGGIO 2020 – GESTIONE DEI RIFIUTI DA DPI NELLE AZIENDE DELL’EMILIA-ROMAGNA

Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it); dott.Riccardo Bianchi (riccardobianchi@atseco.it); dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 25 maggio 2020

La gestione dei rifiuti derivanti dai DPI “usa e getta” (mascherine, guanti, ecc.) forniti ai dipendenti, nonché dei residui della pulizia e disinfezione quotidiana/periodica delle postazioni e degli ambienti di lavoro, sono stati oggetto di diversi documenti di indirizzo (alcuni resi noti anche in questi ultimi giorni).

Una “sistemazione” dell’argomento risulta essere necessaria nel momento attuale in cui gran parte delle imprese e degli esercizi commerciali è chiamata alla ripresa delle ordinarie attività.

Di seguito viene fatto il punto su come effettuare la raccolta di tali rifiuti all’interno delle unità produttive in base a due casistiche:

  1. Attività ordinaria (in assenza di casi positivi al COVID-19)
  2. A seguito di diagnosi di addetti COVID positivi

ASSENZA DI SOGGETTI POSITIVI

In quella che ci si augura sia la ordinaria condizione di lavoro in questa fase di ripresa, per quel che riguarda la nostra regione bisogna rifarsi alle disposizioni previste dall’ordinanza emergenziale di cui al Decreto Presidente GR Emilia-Romagna n. 57 del 03/04/2020.

Il punto 3 dispone che “… i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, siano assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, …”.

Questa disposizione risulta vigente dallo scorso 3 aprile sino a 30 giorni dopo il termine della Fase Emergenziale disposto dalle norme nazionali (ad oggi fissato al 31 luglio 2020). Essa ha il duplice scopo di semplificare il lavoro del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e di sgravare le imprese di oneri aggiuntivi (burocratici ed economici) derivanti dalla gestione di rifiuti speciali “potenzialmente infettivi”.

Una scelta, condivisa anche da alcune altre Regioni ad esempio la Lombardia, che ricalca quella già fatta in marzo per i rifiuti da DPI “usa e getta” prodotti in ambito abitativo (vedi Ordinanza regionale n. 43 del 20 marzo 2020), anche sulla base dei primi indirizzi espressi dall’Istituto Superiore di Sanità, ISS.

Quindi … in assenza di casi COVID positivi il DPI usa e getta, assimilato a rifiuto urbano indifferenziato, potrà essere smaltito a carico del servizio pubblico di igiene urbana.

Dello stesso destino è passibile anche tutto il materiale e i rifiuti derivanti dalle azioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione quotidiana e periodica svolta in azienda, ovvero stracci, panni, carta, ecc. (come da Rapporto ISS n. 25 del 15/05/2020).

Devono tuttavia essere osservate per quanto possibile norme di buona pratica e di precauzione per tutte le fasi della raccolta presso la sede aziendale:

  • La posizione di ogni contenitore, nonché il contenitore stesso, dovrebbe essere chiaramente identificata;
  • I punti di conferimento dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro, per evitare assembramenti;
  • Contenitori che minimizzano il contatto con il lavoratore es. contenitori a pedale.
  • Contenitori dovranno garantire un’adeguata aereazione per prevenire la formazione di potenziali condense pericolose e posti in locali areati e riparati da eventi meteorici.
  • Il prelievo del sacco di plastica dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso da personale addetto attraverso legacci o nastro adesivo, previo trattamento con spruzzatore manuale di prodotti sanificanti.
  • Utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi o dei contenitori.
  • Utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica.
  • Evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento, per non farne uscire l’aria.
  • Lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.

Al netto di queste tipologie di rifiuti “potenzialmente” pericolosi (non potendosi escludere a priori la presenza di soggetti asintomatici) in azienda può continuare a svolgersi la consueta raccolta differenziata (per frazioni quali carta, plastica, vetro, RAEE, toner esausti, ecc); ovvero tutti gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività produttiva, classificati come speciali o speciali pericolosi, devono continuare ad essere gestiti secondo le modalità consuete nel rispetto dalle norme vigenti in materia.
Eventualmente giovandosi delle deroghe emergenziali concesse sui volumi e tempi del deposito temporaneo (v. News 470).

Diagnosi di soggetti COVID POSITIVI

A seguito di diagnosi di addetti positivi all’infezione virale scattano obblighi di sanificazione straordinaria dell’ambiente lavorativo in cui l’addetto si è trovato a soggiornare, da attuarsi secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020..

In questo caso tutti i rifiuti prodotti durante la sanificazione (i DPI non riutilizzabili – quali guanti, mascherine, cuffie, camici, calzari; ovvero stracci, spugne, carte assorbenti, ecc), nonché eventuali materiali potenzialmente contaminati posti nei locali e passibili di smaltimento come rifiuti, devono essere gestiti ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291) ai sensi dell’ADR Classe 6.2.

Questa tipologia di rifiuti “a rischio infettivo” (caratteristica di pericolo H9, di cui all’Allegato I della parte IV del Codice Ambiente) è disciplinata da una norma specifica, ovvero dal DPR n. 254/2003 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari …”.

L’art.15 di questo DPR afferma che “I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.

A questa tipologia di rifiuti pericolosi è associato il codice EER 180103*rifiuti che devono essere smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”.

Per la loro raccolta, pertanto, dovranno essere utilizzati appositi imballaggi a perdere, di colore diverso rispetto a quelli utilizzati per i rifiuti urbani, recanti la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e provvisti di adeguata etichettatura ADR per la fase di trasporto.

Per la fornitura degli imballaggi e la raccolta dei rifiuti ci si dovrà avvalere di aziende di trasporto autorizzate per tale codice EER 180103*, così come dovrà esserlo il destinatario finale dei rifiuti (preferibilmente un impianto di termodistruzione).

Il deposito temporaneo di questi rifiuti presso i locali dell’azienda non può avere durata superiore ai 5 giorni dalla chiusura del contenitore, termine esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori ai 200 litri (art. 8 c. 3 del D.P.R. 254/2003).

Avvalendosi di un’azienda specializzata per la sanificazione straordinaria si avrà la possibilità di scaricare sulla stessa gli oneri di registrazione del rifiuto, in quanto la stessa ditta ne diventerà la produttrice e detentrice. Viceversa, volendo attuare la sanificazione in proprio, l’Azienda si dovrà sobbarcare anche gli oneri burocratici spettanti al produttore del rifiuto quali l’annotazione dei quantitativi sui registri di carico e scarico rifiuti, redazione dei formulari per il trasporto e finanche la dichiarazione MUD nell’anno successivo.

 

Vedi anche “Schema operativo sintetico” SCARICA QUI

 

Data la relativa complessità ed evoluzione della materia i nostri specialisti, sia pure al lavoro da remoto, sono contattabili e si mettono a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Link alle fonti normative e di indirizzo tecnico principali:

Regione Emilia-Romagna Ordinanza Presidenziale n. 57 del 3 aprile 2020

Circolare Ministero della Salute 22/02/2020 n. 5443

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179

Regione Emilia-Romagna Ordinanza Presidenziale n. 43 del 20 marzo 2020

Rapporto ISS n. 3 (aggiornato al 31/03/2020)Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2

Rapporto ISS n. 25 del 15/05/2020Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento