16/07/2020

NEWS N° 487 LUGLIO 2020 – EMISSIONI IN ATMOSFERA: SCADENZA DI ADEGUAMENTO ENTRO IL 19 DICEMBRE PER CHI USA SOSTANZE PERICOLOSE

Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it); dott.Riccardo Bianchi (riccardobianchi@atseco.it);
Reggio Emilia, 16 luglio 2020

Il 19 dicembre 2017, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, è entrato in vigore il D.Lgs 183/2017 che riordina il quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera modificando i Titoli I, II e III della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

Tra le varie novità apportate sono state introdotte una serie di modifiche all’articolo 272 in materia di autorizzazioni di carattere generale, ed in particolare si segnala che è stato aggiornato il rapporto tra le autorizzazioni “generali” e l’utilizzo di sostanze pericolose.

Infatti non è possibile accedere a tali autorizzazioni qualora, nell’impianto o nell’attività, si utilizzino sostanze o miscele con indicazione di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, così classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (Reg. CLP).

Per gli impianti esistenti  che intendono continuare a fare uso delle sostanze sopra elencate, il gestore deve ottenere una autorizzazione ordinaria entro 3 anni dall’uscita del decreto in esame (ovvero entro il 19 dicembre 2020), altrimenti l’impianto o l’attività si considera in esercizio senza autorizzazione, con le relative conseguenze penali.

In pratica si passerà ad un regime di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) con i conseguenti maggiori obblighi (es. controlli peridodici alle emissioni in atmosfera; presentazione di documentazione di impatto acustico, ecc).

Per tale motivo si invitano le imprese che dispongono di autorizzazioni a carattere generale a verificare la presenza o meno di sostanze con indicazione di pericolo nei prodotti utilizzati per non superare la scadenza di adeguamento del 19 dicembre prossimo

ATTENZIONE

La verifica della presenza di sostanze con indicazione di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd può essere effettuata esaminando le schede di sicurezza dei prodotti ai punti 2, 3, 11 e 16 della scheda stessa.

IMPORTANTE: le Schede di Sicurezza (relative materie prime, reagenti, additivi, semilavorati, ecc) devono essere in versione aggiornata! Se rilasciate prima del 2018 deve essere assolutamente richiesta nuova versione delle SDS ai Vs Fornitori.

ATS offre in forma gratuita il proprio supporto per il controllo delle schede di sicurezza per tutti i Clienti a contratto che debbano verificare la propria attuale Autorizzazione a Carattere Generale.