13/11/2020

NEWS N° 492 NOVEMBRE 2020 – SOSTANZE PERICOLOSE ED ECONOMIA CIRCOLARE: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DAL 05 GENNAIO 2021 PER I FORNITORI DI ARTICOLI

Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Anceschi ( maurizioanceschi@atseco.it) dott. Maurizio Spadavecchia  (mauriziospadavecchia@atseco.it);  dott.sa Maria Laura Benevelli  (mariabenevelli@atseco.it);
Reggio Emilia 13 novembre 2020

L’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha lanciato ufficialmente la banca dati SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products) e definito i requisiti informativi per la sua compilazione.

Con esse si attua un nuovo obbligo di comunicazione relativa agli articoli che contengono sostanze ritenute pericolose (note anche con la sigla SVHC) in concentrazione maggiore dello 0,1% in peso dell’articolo.

Tutte le aziende che immettono prodotti sul mercato europeo dovranno effettuare tale comunicazione a partire dal 5 gennaio 2021, data di entrata in vigore dell’obbligo.

In pratica si tratta di un’estensione degli obblighi di comunicazione sanciti dall’art. 33, par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH, disposta ai sensi del nuovo art. 180 del Testo Unico Ambientale.

I fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni circa i propri articoli contenenti sostanze di Candidate List (reperibile nel sito ufficiale ECHA: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table) esclusivamente ai destinatari di tali articoli (obbligo che, beninteso, resta!), ma dovranno prioritariamente informare ECHA compilando il database SCIP.

Tutti i fornitori di articoli che contengono una o più sostanze incluse nella Candidate List della Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche, dovranno inserire nella banca dati:

  • Informazioni obbligatorie
    • informazioni rilevanti per l’identificazione dell’articolo;
    • nome, intervallo di concentrazione e posizione dell’SVHC; e
    • altre informazioni sull’uso sicuro dell’articolo, in particolare, se le informazioni di cui sopra non sono sufficienti a garantire la corretta gestione dell’articolo come rifiuto.
  • Informazioni non obbligatorie
    • immagine dell’articolo
    • descrizione delle dimensioni dell’articolo
    • istruzioni per il disassemblaggio
    • informazioni pertinenti che permettano la gestione sicura dell’articolo.

Per “fornitori di articoli”, ossia i soggetti a questo nuovo adempimento, si intendono:

  • i produttori europei di articoli;
  • gli importatori di articoli;
  • i distributori UE di articoli.

I rivenditori diretti verso il consumatore, viceversa, non devono presentare informazioni all’ECHA.

La banca dati SCIP non impone obblighi ai gestori dei rifiuti ma si rivolge a loro quali utenti privilegiati, in quanto ha lo scopo di fornire informazioni utili a migliorare il recupero di risorse dai rifiuti.

Per esempio dovrà:

  • contribuire a ridurre la generazione di rifiuti contenenti sostanze pericolose cercando di sostituirle con sostanze meno pericolose;
  • favorire l’isolamento dei rifiuti contenenti sostanze pericolose, fin dallo smontaggio e dalle operazioni di cernita dei rifiuti;
  • identificare quei flussi di materiali recuperabili per i quali le sostanze pericolose residue, presenti negli articoli dismessi, potrebbero significativamente incidere e definire le esigenze di ulteriore trattamento;
  • contribuire all’innovazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di gestione dei rifiuti.

ATS-Consulenti Associati può assistervi nelle prossime comunicazioni da inoltrare alla Banca Dati SCIP. Inoltre si propone per fornirvi una più ampia consulenza in materia di regolamenti REACH e CLP.