12/02/2021

NEWS N° 495 FEBBRAIO 2021 – NUOVA NORMATIVA SU RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE: IL 2021 SARÀ L’ANNO DELLA PIENA ATTUAZIONE ?

Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Anceschi (maurizioanceschi@atseco.it),  dott.sa Maria Benevelli (mariabenevelli@atseco.it), dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it);
Reggio Emilia, 12 Febbraio 2021

Importanti modifiche alla normativa quadro sui rifiuti sono state introdotte dal D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 di innovazione della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. L’anno 2021 si appresta dunque a diventare uno snodo fondamentale dal momento che molte delle novità matureranno definitivamente con l’avvento di attesi decreti attuativi.

Di seguito richiamiamo le novità più rilevanti e la loro relativa vigenza.

 

Novità principali Entrata in vigore

Responsabilità estesa del produttore

In attuazione del principio secondo il quale il produttore di un qualsiasi manufatto deve occuparsi del fine vita dello stesso, viene inserita la definizione di una serie di requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, tra cui una responsabilità finanziaria o finanziaria-organizzativa dei produttori nella gestione del fine vita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, la definizione dei costi posti a carico dei produttori e l’assicurazione di una copertura geografica della raccolta, nonché la semplificazione delle procedure per l’istituzione di nuovi sistemi EPR. È fatto obbligo per i produttori dei prodotti di iscriversi e comunicare dati e informazioni a un nuovo “Registro nazionale dei produttori”.

vigente
Dichiarazione di Avvenuto Smaltimento

Affinché un produttore o detentore sia definitivamente svincolato dalla responsabilità sulla corretta gestione di un rifiuto la restituzione della 4° copia del Formulario, controfirmata da parte del destinatario finale, non è sempre la sola ed unica condizione necessaria.

Nei casi in cui il produttore conferisce il rifiuto da smaltire a centri esercenti le attività D13, D14 o D15 (ossia preliminari all’effettivo smaltimento finale) la normativa richiede ora che il produttore sia fornito anche di una “dichiarazione di avvenuto smaltimento” (DAS).

Tale documento è “resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445” ovvero in forma di autocertificazione.

La norma è vigente ma sono attesi chiarimenti circa il soggetto titolato ad emetterla, modalità precise e tempi certi in cui questa debba essere rilasciata al produttore.

vigente
Classificazione rifiuti e scomparsa degli “assimilati”

I rifiuti urbani sono:

·         i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata;

·         i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies (NB: assimilazione per legge; non è più dei Comuni la discrezionalità sull’assimilabilità);

·         i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, giacenti su strade, spiagge e rive dei corsi d’acqua, provenienti dalla manutenzione del verde pubblico.

 

I rifiuti speciali sono i rifiuti prodotti da:

a)       attività agricole;

b)      attività di costruzione e demolizione;

c)       lavorazioni industriali;

d)      lavorazioni artigianali;

e)      attività commerciali;

f)        attività di servizio;

g)       attività di recupero e smaltimento di rifiuti, trattamenti delle acque e abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie;

h)      attività sanitarie;

i)        veicoli fuori uso.

 

Vengono precisate le modalità per l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti da parte delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico; viene inoltre stabilito un obbligo delle utenze di scegliere, per periodi almeno quinquennali, se servirsi del servizio pubblico o ricorrere al mercato.

vigente
Classificazione e attribuzione delle caratteristiche di pericolo

Al fine di agevolare la corretta attribuzione degli CER e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, Ispra/Arpa dovevano redigere apposite Linee guida entro il 31 dicembre 2020.

 

future linee guida
Deposito temporaneo prima della raccolta 

Il nuovo articolo 185-bis rappresenta il nuovo riferimento per la definizione ufficiale deposito temporaneo. Vengono confermate tutte le condizioni già richieste, con due importanti integrazioni riguardanti il luogo di produzione dei rifiuti:
– soggetti a responsabilità estesa del produttore (anche volontari): il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
– da costruzione e demolizione nonché per le filiere di rifiuti “per le quali vi sia una specifica disposizione di legge”: il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

vigente
Tracciabilità dei rifiuti 

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.

futuri regolamenti
Registri di carico e scarico 

Il modello di registro sarà disciplinato con i futuri regolamenti sulla tracciabilità; fino ad allora il riferimento rimane il DM 148/1998.

Sui registri devono essere indicate anche le quantità dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero.

Riguardo le tempistiche di compilazione del registro da parte di raccoglitori/trasportatori, commercianti e consorzi, i “dieci giorni lavorativi” scattano dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino (non più, rispettivamente, dalla data di effettuazione del trasporto e di effettuazione della transazione).

futuri regolamenti / vigente
Trasporto dei rifiuti – FIR

Il modello di formulario di identificazione e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale saranno disciplinati con i futuri regolamenti sulla tracciabilità; fino ad allora il riferimento rimane il DM 145/1998.

futuri regolamenti
Trasporto dei rifiuti 

Varie novità: istruzioni sui trasporti “occasionali e saltuari” (massimo 5 volte l’anno), introduzione del termine massimo di 48 ore per la micro-raccolta, chiarimenti per i centri di raccolta (il formulario sostituisce la scheda di cui all’allegato IB del DM 8 aprile 2008), tempi per gli stazionamenti dei veicoli e le soste tecniche passano da 48 a 72 ore.

 

vigente
Trasporto dei rifiuti – fictio juris sul luogo di produzione

Viene abrogato l’art. 266 c. 4 e la fictio iuris è ora normata dall’art. 193 commi 18 e 19.

I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale dell’operatore che svolge tali attività; la movimentazione non comporta l’obbligo di tenuta del FIR e non necessita di iscrizione all’Albo.

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, si considerano prodotti presso l’unità locale; il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al FIR, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT).

 

vigente
Preparazione per il riutilizzo 

Viene consentito l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti mediante segnalazione certificata di inizio attività.

futuro regolamento
Elenco dei rifiuti 

Viene sostituito l’elenco europeo dei rifiuti (EER) allegato al D.Lgs. 152/2006.

vigente
Caratteristiche di pericolo dei rifiuti 

L’allegato I del D.Lgs. 152/2006 viene sostituito con un rimando diretto all’allegato III della direttiva 2008/98/CE.

vigente

Discariche – caratterizzazione di base

(D.Lgs. n. 121 del 3 settembre 2020 di modifica del D.Lgs. 36/2003)

La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza, è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite al nuovo allegato 5.

La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno. Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto.

vigente

 

Sarà impegno costante del nostro settore Ambiente fornire ogni chiarimento possibile ove specificamente sollecitati dai nostri Clienti, nonché prossimamente approfondire le novità di maggiore peso e fornire news di aggiornamento all’arrivo delle attese disposizioni attuative ed istruzioni che saranno sviluppate dalle autorità preposte.