11/01/2022
NEWS N° 536 GENNAIO 2022 – DAL 14 GENNAIO 2022 PRIMO STOP AI PRODOTTI IN PLASTICA “USA E GETTA”
Per informazioni rivolgersi a: Maria Benevelli (mariabenevelli@atseco.it); Maurizio Anceschi (maurizioanceschi@atseco.it)
Reggio Emilia, 11 gennaio 2022
Parte anche in Italia dal prossimo 14 gennaio 2022 il bando ad alcuni dei prodotti plastici maggiormente caratterizzanti il fenomeno dell’usa e getta, che tanti danni ha arrecato al nostro ambiente.
Con un ritardo di oltre 6 mesi rispetto ai tempi fissati dall’Unione Europea il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196 (pubblicato il 30 novembre scorso e in vigore dopo 45 giorni, ossia dal 14/01/2022) trascrive e attua la Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti in plastica “monouso” (da cui il nome di Direttiva SUP – Single Use Plastic).
La normativa è piuttosto articolata sia in quanto alle “tipologie” di prodotto in plastica (definite con precisione in un apposito allegato) sia per le diverse modalità di approccio al problema e intervento (gli articoli spaziano dagli incentivi e finanziamenti all’innovazione di processo e prodotto, a nuovi obblighi di Raccolta Differenziata e gestione rifiuti a carico dei produttori di prodotti plastici, fino a vere e proprie restrizioni e divieti di accesso al mercato per alcuni prodotti di uso assai comune).
Questa News prende in considerazione solo gli adempimenti che hanno l’impatto più diretto e ravvicinato.
L’art 5 del Decreto vieta dal 14 gennaio 2022 “l’immissione sul mercato” dei seguenti prodotti monouso di plastica (non degradabile o oxo-degradabile[i]):
1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito dei dispositivi medici;
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3) piatti;
4) cannucce, tranne … [idem sopra];
5) agitatori per bevande;
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
- a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
Il Decreto definisce l’immissione sul mercato come “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato.”
E con il più generale “messa a disposizione” si intende “… la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito”.
Naturalmente questa definizione non è accademica in quanto determina:
- la sanzionabilità, con diverso grado, di eventuali violazioni;
- la possibilità di una distribuzione oltre scadenza sul mercato nazionale (fino all’esaurimento delle scorte) a patto che appunto “possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente” al 14 gennaio 2022.
Dove la sanzione (art. 14, cm. 1), riguardante sia l’immissione che la messa a disposizione (ossia anche il commerciante che distribuisce i prodotti “vietati” senza prova di acquisto antecedente al 14/01/2022), può variare tra 2.500 e 25.000 euro.[ii]
Il divieto di commercializzazione è diretto a favorire l’uso di prodotti alternativi riutilizzabili (stop all’usa e getta) ovvero, dove questo per specifici ed elencati motivi non sia fattibile, orientare il mono uso “residuale” verso prodotti biodegradabili e compostabili, certificati UNI, a minore impatto ambientale potenziale.
L’art. 7, sui Requisiti di marcatura, impone che “sull’imballaggio o sul prodotto stesso” dei seguenti articoli in plastica monouso:
- assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
- prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- tazze o bicchieri per bevande.
sia presente una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili (secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151), per “informare i consumatori su:
a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare …;
b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto”.
Anche per questo imminente obbligo si applicano la stessa sanzione nonché la medesima clausola di salvaguardia “sull’esaurimento delle scorte” già esaminate per il divieto di cui all’art. 5.
Invero l’obbligo di marcatura di tale gruppo di articoli (o loro imballaggio) è già vigente dal 3 luglio 2021, in base al Regolamento (UE) 2020/2151, che peraltro consente l’uso transitorio di etichette adesive sino al 3 luglio 2022.
Viceversa con l’art. 7, comma 1, del nuovo D.Lgs. 196 potrebbe sollevarsi il dubbio che dal 14 gennaio 2022 non si possa più derogare dal criterio di marcatura fisica e “indelebile”.
[i] Ovvero “materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica” (Art. 3, cm. 1, let. c)
[ii] La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.