1/02/2023
NEWS N° 569 FEBBRAIO 2023 – MUD 2023: SCADENZA “NORMALE” AL 30 APRILE (SALVO SORPRESE)
Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 01 Febbraio 2023
La scadenza del MUD 2023 torna alla data “naturale” prevista dalla legge!
Poiché l’ultimo decreto attuativo emanato a riguardo, ovvero il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021, non è stato al momento modificato, la scadenza del MUD 2023 torna ad essere come sempre il 30 aprile 2023.
Viene pertanto confermato l’impianto del Modello utilizzato per la dichiarazione dell’anno scorso, articolato in Comunicazioni specifiche che attengono i diversi soggetti tenuti all’adempimento:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Soggetti obbligati
Ricordiamo che tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
- I soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
Soggetti esonerati
Restano esonerati dall’obbligo di presentazione:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);
- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
Alternative al MUD
Si ricorda che gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi (compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati), quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere in alternativa, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del suddetto D.Lgs. 152/2006.
Nel caso vogliate usufruire del nostro servizio, consigliamo di inviarci i dati relativi al 2022 col massimo anticipo possibile rispetto alla scadenza del 30 APRILE prossimo, utilizzando i prospetti sintetici scaricabili (Delega MUD 2022 & prospetti da scaricare e compilare).