13/01/2012
NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI
Per informazioni rivolgersi a: dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)
Reggio Emilia, 23 Dicembre 2011
In seguito a numerose richieste di chiarimenti, ritorniamo su un argomento trattato in passato.
L’obbligo della nomina di un Consulente ADR deriva dall’applicazione dell’Accordo ADR firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 per disciplinare il trasporto di merci pericolose su strada per quanto riguarda, la classificazione delle merci, l’imballaggio, l’etichettatura, le caratteristiche dei mezzi di trasporto, dei recipienti, le prescrizioni durante il trasporto, la formazione dei conducenti, la documentazione, ecc.
A causa della complessità crescente delle prescrizioni l’Unione Europea, con la Direttiva, la 96/35/CEE (ora Direttiva quadro 2008/68/CE), ha introdotto una nuova figura professionale qualificata a risolvere tutte le problematiche che discendono dalle prescrizioni dell’Accordo ADR: “Il Consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile interna di merci pericolose”(cosiddetto “Consulente ADR”). Il nostro Legislatore ha recepito la Direttiva europea, con il D.Lgs 40/2000, (ora parzialmente e modificato e parzialmente abrogato dal D.Lgs 35/2010) disponendo così per tutte le aziende coinvolte nel carico, scarico e trasporto di merci pericolose (compreso i rifiuti) l’obbligo di nominare presso la Motorizzazione in concessione competente per territorio, il Consulente ADR.
Anche le aziende che PRODUCONO RIFIUTI PERICOLOSI SOTTOPOSTI ALLA NORMATIVA ADR, come risulta dalla apposita ANNOTAZIONE SUL FORMULARIO, devono dunque NOMINARE IL CONSULENTE ADR in possesso dello specifico Certificato CE di Formazione Professionale.
In caso di mancata nomina è prevista la SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 6.000 € a 36.000 €. (art. 12 comma 1 D.Lgs 35/2010).
Invitiamo le aziende interessate a porre la massima attenzione su quanto riportato sul formulario per il trasporto dei rifiuti e ove riscontrassero annotazioni del tipo che segue verificare la sussistenza o meno dell’obbligo di nomina del Consulente ADR contattando i ns. uffici. Annotazione tipo: UN 1230 RIFIUTO METANOLO, 3 (6.1), PG II (D/E)
A questa regola generale esistono però varie eccezioni, di particolare interesse per le aziende che producono rifiuti è quella definita dal D.M. 4/7/2000 dove vengono esentate dall’obbligo di nominare il Consulente ADR , tutte le imprese che effettuano operazioni di carico dei rifiuti in ADR di “categoria di trasporto 3 ADR” (considerati a rischio basso) se rispettano le seguenti quantità:
- Numero massimo di operazioni annue pari a 24;
- Limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese;
- Per un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate
In questo caso ogni anno prima di effettuare i conferimenti di rifiuti pericolosi classificati ADR è necessario inviare una Comunicazione all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex Motorizzazione).
Inoltre, effettuata la comunicazione è necessario che l’impresa predisponga una copia della stessa sulla quale andranno riportati per ogni spedizione di merce/rifiuti in esenzione:
• Data dell’operazione;
• Tipo e quantità di merce trasportata o caricata-
E’ quindi opportuno che la comunicazione venga redatta in tre copie:
1° inoltrata all’ufficio locale ex Motorizzazione,
2° conservata nell’archivio dell’impresa,
3° aggiornata in occasione di ogni trasporto
Ogni trasporto infatti dovrà essere accompagnato da una copia fotostatica della 3° copia aggiornata con l’elenco di tutti i conferimenti dell’anno fino a quel momento.
Non solo. L’impresa che intende avvalersi dell’esenzione per anni consecutivi oltre a inviare la comunicazione principale deve allegare copia della Comunicazione relativa all’anno precedente, corredata delle annotazioni relative alle operazioni effettuate per dimostrare che nell’anno precedente sono stati effettivamente rispettati i requisiti richiesti, bisognerà documentare quindi che le date, il tipo e le quantità di merce trasportata non hanno superato i vincoli previsti.
Esistono altri tipi di esenzione da tale obbligo, in tutti questi casi però l’esenzione è di difficile applicazione ove il trasporto venga affidato ad un trasportatore specializzato in quanto presuppongono di effettuare trasporti con piccole quantità complessive sul mezzo o all’interno di imballaggi di dimensioni estremamente ridotte:
a) trasporto di rifiuti pericolosi qualora le quantità massime per unità di trasporto siano inferiori ai limiti stabiliti nella tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR
b) trasporto di quantità limitate (capitolo 3.4 dell’ADR)
c) trasporto di quantità esenti (capitolo 3.5 dell’ADR)