12/12/2011
PREVENZIONE INCENDI: LA SEMPLIFICAZIONE
Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 2 Dicembre 2011
Con la pubblicazione del DPR 151 del 1 agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” entrato in vigore il 7/10/2011, della Lettera Circolare n° 13061 del 06/10/2011 ”Primi indirizzi applicativi” e della Lettera Circolare n°13722 del 21/10/2011 “Precisazioni” comincia a delinearsi il nuovo quadro normativo per gli adempimenti in materia di prevenzione incendi.
La novità sicuramente più rilevante è l’ eliminazione della maggior parte dei controlli sui progetti da parte dei VVF, infatti il DPR 151 estende il regime dell’autocertificazione (cioè della SCIA, segnalazione certificata di inizio attività) alla maggior parte delle attività rimandando ad eventuali controlli a campione successivi all’avvio dell’attività.
Il nuovo regolamento opera un riclassificazione di tutte le attività soggette ai controlli suddividendole in 3 classi A, B, C , che avranno iter diversi per l’approvazione:
– per le attività a basso rischio (A), viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
– per le attività a medio rischio (B), la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni.
– per le attività ad alto rischio (C), la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni.
In conseguenza della nuova classificazione vi potranno essere varie casistiche per ognuna delle quali è previsto un periodo transitorio (art. 11 d.P.R. 151/11) necessario per allinearsi al nuovo regolamento. Particolarmente rilevanti appaiono le seguenti situazioni:
- Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell’entrata in vigore dal nuovo regolamento, risultano ora assoggettate agli obblighi: Dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore, quindi entro il 6 ottobre 2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso i prescritti adempimenti.
- Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi: Il Comando provinciale VVF comunicherà ai titolari delle attività interessate che non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.
Altre novità riguardano:
- la possibilità di richiedere preventivamente il rilascio di un nulla osta di fattibilità (NOF) nel caso di progetti particolarmente complessi a tutela delle aziende,
- la possibilità di richiedere verifiche in corso d’opera per certificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione,
- nuova modulistica per le varie istanze,
- il nuovo sistema tariffario
Rimandiamo alle prossime news ulteriori approfondimenti.