1/09/2006
PRIMO PIANO – ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO: IN VIGORE IL NUOVO DECRETO SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI
Per informazioni rivolgersi a: ing. Curzio Bonini (curziobonini@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 settembre 2006
Con brevissimo preavviso, l´11 settembre è stato pubblicato il “Decreto Amianto” (D.Lgs. 25 luglio 2006 n. 257) ed è entrato in vigore il 26 settembre 2006. La legge, che recepisce la Direttiva 2003/18/CE, abroga il Capo III del D.Lgs. 277/91 e introduce il nuovo Titolo VIbis “Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all´esposizione ad amianto” nel D.Lgs. 626/94: Articoli da ART. 59bis a 59septiesdecies ed innova anche le sanzioni (art. 89).
Le nuove norme sono finalizzate ad evitare i rischi per i lavoratori per le operazioni di manutenzione, rimozione dell´amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonchè bonifica delle aree interessate. Tra i nuovi adempimenti, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d´amianto.
Se vi e´ il minimo dubbio sulla presenza di amianto il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall´amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell´esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Inoltre il valore limite è stato portato a 0,1 fibre per cm3 (in luogo del limite di 0,3 stabilito dal Dlgs 277/1991).
Gli Art. 59terdecies e Art. 59quaterdecies sono rivolti alla informazione e formazione dei lavoratori che deve essere “sufficiente, adeguata, e ad intervalli regolari”.
È anche sottolineato che “il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza”, in particolare per quanto riguarda le procedure di lavoro sicure, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La normativa sulla sorveglianza sanitaria prevede che dovrà essere effettuata periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita´ fissata dal medico competente in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica.
Infine nella notifica che deve essere trasmessa agli organi di vigilanza prima dell´inizio dei lavori devono essere compresi i seguenti elementi:
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ubicazione del cantiere;
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tipi e quantitativi di amianto manipolati;
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attivita´ e procedimenti applicati;
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numero di lavoratori interessati;
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data di inizio dei lavori e relativa durata;
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misure adottate per limitare l´esposizione dei lavoratori all´amianto.