1/09/2006

PRIMO PIANO – ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO: IN VIGORE IL NUOVO DECRETO SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Per informazioni rivolgersi a: ing. Curzio Bonini (curziobonini@atseco.it)

Reggio Emilia, 29 settembre 2006

Con brevissimo preavviso, l´11 settembre è stato pubblicato il “Decreto Amianto” (D.Lgs. 25 luglio 2006 n. 257) ed è entrato in vigore il 26 settembre 2006. La legge, che recepisce la Direttiva 2003/18/CE, abroga il Capo III del D.Lgs. 277/91 e introduce il nuovo Titolo VI­bis “Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all´esposizione ad amianto”  nel D.Lgs. 626/94: Articoli da ART. 59­bis a 59­septiesdecies ed innova anche le sanzioni (art. 89).

Le nuove norme sono finalizzate ad evitare i rischi per i lavoratori per le operazioni di manutenzione, rimozione dell´amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonchè bonifica delle aree interessate. Tra i nuovi adempimenti, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d´amianto.

Se vi e´ il minimo dubbio sulla presenza di amianto il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall´amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell´esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Inoltre il valore limite è stato portato a 0,1 fibre per cm3 (in luogo del limite di 0,3 stabilito dal Dlgs 277/1991).

Gli Art. 59­terdecies e Art. 59­quaterdecies sono rivolti alla informazione  e formazione dei lavoratori che deve essere “sufficiente, adeguata, e ad intervalli regolari”.

È anche sottolineato che “il   contenuto   della   formazione   deve  essere  facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze  e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza”, in particolare per quanto riguarda le  procedure  di lavoro sicure, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La normativa sulla sorveglianza sanitaria prevede che dovrà essere effettuata periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita´ fissata dal medico competente in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica.

Infine nella notifica che deve essere trasmessa agli organi di vigilanza prima dell´inizio dei lavori devono essere compresi i seguenti elementi:

  • ubicazione del cantiere;

  • tipi e quantitativi di amianto manipolati;

  • attivita´ e procedimenti applicati;

  • numero di lavoratori interessati;

  • data di inizio dei lavori e relativa durata;

  • misure adottate per limitare l´esposizione dei lavoratori all´amianto.