1/04/2007
PRIMO PIANO – LA CONFERENZA STATO-REGIONI E LE MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE
per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 28 Aprile 2007
La Conferenza Unificata StatoRegioni ha espresso, lo scorso 15 Marzo 2007, un parere negativo sullo schema di modifica del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 approvato dal Governo in prima lettura lo scorso 12 Ottobre 2006.
Il progetto di riforma del “Codice ambientale” è stato respinto da tale organo ed ha posto alcune condizioni rivendicate come imprescindibili per un suo futuro parere favorevole.
Tra le condizioni previste ci sono la reintroduzione del criterio temporale per il deposito temporaneo, il mantenimento della nozione di sottoprodotto seppur in modo più restrittivo, il rafforzamento del regime di favore per le materie prime secondarie, i chiarimenti sulla normativa in tema di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
Deposito temporaneo
Viene chiesto di ripristinare l´alternativa della scelta tra “criterio quantitativo” e “criterio temporale” previsto dalla previgente normativa, ossia il Decreto Legislativo n° 22 del 5 Febbraio 1997, e non solamente al più restrittivo criterio quantitativo previsto dal nuovo Testo Unico Ambientale. L´Organo di raccordo tra Stato ed Autonomie locali ritiene infatti che questo criterio temporale sia in linea con le norme europee in tema di rifiuti.
Sottoprodotto
Viene chiesto di conservare nel testo normativo la nozione di “sottoprodotto”, ritenendo che la giurisprudenza dell´UE lasci un margine normativo di operatività in tal senso e pertanto, in linea con tale motivazione, viene proposto una nozione più restrittiva di sottoprodotto, nella quale la deroga al regime dei rifiuti è strettamente legata all´utilizzo “certo” e “diretto” da parte dell´impresa produttrice.
Materie prime secondarie
Viene chiesto di rafforzare nell´articolo 181 del nuovo Testo Unico Ambientale la regola per la quale non sono soggetti al regime dei rifiuti le materie, i combustibili ed i prodotti rispondenti alle caratteristiche di “materie prime secondarie”, che non presentano necessità di operazioni di trasformazione e che non siano oggetto del “disfarsi”.
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Viene chiesto di includere esplicitamente nel testo del nuovo Testo Unico Ambientale un riferimento alla vigenza del Decreto Ministeriale 7 Aprile 2006 in materia di “Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”, emanato in attuazione del Decreto Legislativo n° 152 del 1999, pregressa norma quadro in materia di “acque”, ma pubblicato solamente dopo la sua abrogazione ad opera del nuovo Testo Unico Ambientale e facendo così insorgere negli operatori del diritto dubbi sulla normativa vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
La Conferenza Unificata StatoRegioni in data 29 Marzo 2007 ha trovato un accordo tecnico con il Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel quale vengono recepiti buona parte delle osservazioni che originavano il precedente parare contrario.
Si resta in attesa della decisione del Governo.