10/12/2008

REGOLAMENTO REACH

 

Reggio Emilia, 10 Dicembre 2008

 

Molte aziende continuano a segnalarci di ricevere, da parte dei loro clienti, richieste di informazioni per quanto concerne il regolamento Reach. Si vuole fare un po’ di chiarezza sugli adempimenti che le aziende devono effettuare in base alla loro categoria di appartenenza. Ovviamente i produttori di sostanze e/o di articoli, gli importatori di sostanze e/o di articoli, devono ottemperare a quanto previsto dal regolamento Reach e per tali soggetti si rimanda alle nostre news precedenti in materia.

In questo articolo ci occupiamo degli utilizzatori a valle, dei consumatori, dei distributori e dei fornitori:

  • l’utilizzatore a valle è quel soggetto che utilizza una sostanza in quanto tale od in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sua attività industriali o professionali; ad esempio un azienda che effettua il rivestimento di metalli (verniciatura, cromatura, zincatura);

  • la norma non prevede una specifica definizione per il consumatore finale, ma sottolinea che esso non deve essere identificato come un utilizzatore a valle; ne risulta che il consumatore finale è quel soggetto che utilizza non professionalmente una sostanza in quanto tale od in quanto componente di un preparato, un preparato od un articolo;

  • il distributore è invece quel soggetti che si limita ad immagazzinare e ad immettere sul mercato una sostanza in quanto tale od in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi; ad esempio il grossista od il dettagliante di sostanze in quanto tali od in quanto componenti di un preparato;

  • il fornitore di una sostanza o di un preparato è quel soggetto (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o un preparato; alla stessa stregua il fornitore di un articolo è quel soggetto (produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento) che immette un articolo sul mercato.

L’utilizzatore a valle non è ovviamente obbligato ad effettuare una registrazione, a meno che non sia anche produttore o importatore di sostanze. Egli avrebbe dovuto chiedere ai propri fornitori, con dovuto anticipo sulla scadenza del periodo di pre-registrazione, che ricordiamo è il 1 Dicembre 2008, le loro intenzioni in merito alla pre-registrazione delle sostanze tal quali od in quanto componenti di un preparato loro fornite. Ciò si traduce nella richiesta al proprio fornitore dell’informativa sul rispetto di quanto previsto dal regolamento Reach. Se necessario avrebbe dovuto cercare fonti alternative per approvvigionamenti futuri. Per avere la certezza che una sostanza è stata pre-registrata potrà verificare l’elenco che sarà pubblicato ad opera dell’Agenzia Europea entro il 1 Gennaio 2009. Tale elenco non comprenderà i nomi delle aziende ed i preparati nei quali le sostanze sono o potrebbero essere utilizzate. Tuttavia siccome le sostanze che un utilizzatore a valle acquista come componente di un preparato sono difficili da identificare, potrebbe essere difficile confrontare tale elenco con le sostanze presenti nei prodotti acquistati. Per questo è consigliato richiedere dopo il 1 Dicembre 2008 ai propri fornitori la conferma che le sostanze fornite, come tali od all’interno di preparati, siano state già pre-registrate. Se utilizza la sostanza in maniera diversa da quella prevista dal fornitore sulla scheda di sicurezza, può fornire allo stesso fornitore informazioni sui nuovi scenari di esposizione, onde permettergli di inserirli all’interno della scheda di sicurezza.

Il consumatore non deve eseguire alcuna operazione, tuttavia può chiedere informazioni sulla presenza di sostanze pericolose all’interno degli articoli utilizzati.

Il distributore deve provvedere a far circolare le informazioni relativo a ciò che immette sul mercato, ovvero la sostanza in quanto tale od in quanto componente di un preparato, od un preparato. Devono pertanto fornire ai loro clienti copia delle schede di sicurezza.

Il fornitore deve provvedere ad effettuare quanto indicato per il distributore.

Si consiglia alle aziende identificate come “utilizzatori a valle” di richiedere ai propri fornitori informazioni rispetto all’avvenuta pre-registrazione delle sostanze pericolose o dei preparati che contengono sostanze pericolose ovvero all’esenzione dalla pre-registrazione stessa.

Si consiglia invece alle aziende identificate come “fornitori di articoli” di comunicare ai propri clienti che i propri articoli sono esenti da sostanze pericolose oppure presentano sostanze pericolose pre-registrate, che nel normale uso non vengono rilasciate oppure presentano sostanze pericolose pre-registrata, ma sono tuttavia esentati dalla pre-registrazione in base a quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento Reach.

 

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)