19/07/2010

RISCHIO VIBRAZIONI: SCADUTA DEROGA AL RISPETTO DEI VALORI LIMITE

 

 

Per informazioni rivolgersi a: dott. Lorenzo Mantovi  (lorenzomantovi@atseco.it)

Reggio Emilia, 12 Luglio 2010

 

Il 06/07/2010 è scaduta una deroga legata al rispetto dei valori limite riferiti al rischio da vibrazioni meccaniche. Relativamente a questo rischio sono in vigore già da tempo gli obblighi di effettuarne la valutazione, di svolgere la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria e la redazione di un programma per ridurre al minimo possibile l’esposizione dei lavoratori. Fino al 06/07/2010, però, chi superava i valori limite di esposizione a causa di vecchie attrezzature (precedenti al 06/07/07) e aveva fatto quanto previsto nel piano di riduzione del rischio da egli stesso redatto, non era tenuto ad un rientro immediato al di sotto dei valori limite di legge.

Ora questa deroga è scaduta e quindi le aziende sono soggette al rispetto tassativo e immediato dei valori limite di esposizione. Tale rispetto può essere ottenuto sostanzialmente in due modi: o riducendo il livello di vibrazioni che la macchina emette (eventualmente modificandola o sostituendola con una a minor emissione)  o riducendo il tempo di utilizzo della stessa da parte dei lavoratori (attuando eventualmente una turnazione).

 

ESCLUSIONI

Per il settore agricolo e forestale resta in vigore la deroga; l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione infatti scatterà dal 6 luglio 2014.

 

SANZIONI

La violazione dell’articolo 203 comma 2 del D.Lgs.81/08 (  “Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, ……” ) comporta sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente, ovvero l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro.