1/09/2007

SICUREZZA – CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL LAVORO SOMMINISTRATO

Per informazioni rivolgersi a: Ing. Sara Motta (saramotta@atseco.it)

Reggio Emilia, 30 Settembre 2007

Il Ministero del Lavoro, a seguito di un interpello inoltrato dalla Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo (Confinterim), chiarisce quali siano gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel lavoro interinale, chiamato lavoro somministrato a seguito della Legge Biagi.

In base all´art. 20, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 (c.d Riforma Biagi) “il contratto di somministrazione di lavoro è vietato (…) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell´articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche”.  

Riferendosi al suddetto articolo, la Confinterim ha chiesto se sia legittima la prassi secondo cui, in sede di stipulazione del contratto tra il somministratore del lavoro e l´utilizzatore, il legale rappresentante dell´ impresa utilizzatrice redige una dichiarazione da lui sottoscritta nella quale afferma di avere effettuato presso la sua azienda la valutazione dei rischi ai sensi dell´ art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994. In particolare, la Confinterim ha chiesto spiegazioni sulle responsabilità imputabili all´azienda di somministrazione di lavoro nel caso in cui, contrariamente a quanto dichiarato, la valutazione dei rischi non sia stata effettivamente svolta dall´impresa utilizzatrice.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che per ritenersi esenti da colpa e mantenere il comportamento diligente che la norma richiede, è necessario verificare che l´azienda utilizzatrice abbia effettivamente svolto la valutazione dei rischi ex art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, quantomeno per presa visione del documento stesso. La responsabilità è comunque limitata all´accertamento della redazione della valutazione dei rischi e non entra nel merito tecnico del documento.

Eccezione a questa regola viene fatta solo per quelle aziende per le quali la stessa legge prevede che la valutazione dei rischi da parte dell´utilizzatore avvenga con un´autocertificazione; in questi casi, affinchè l´azienda somministratrice sia sgravata da responsabilità, è sufficiente una semplice assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante dell´impresa utilizzatrice. Le aziende che rientrano in quest´ultimo caso sono quelle elencate all´art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994: ” Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell´allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l´avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l´adempimento degli obblighi ad essa collegati (…). Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio (…)” .

Per la violazione di tale divieto, entrambi i contraenti (e dunque non solo l´azienda utilizzatrice) sono puniti con una sanzione amministrativa in base all´art. 18, comma 3 del D.Lgs. 276/2003.