1/01/2004
SICUREZZA – CIRCOLARE 39/2003 (INTERPRETAZIONE DEL D.LGS 195/2003) RESPONSABILE DELLA SICUREZZA – PRECISAZIONI SUI REQUISITI
per informazioni rivolgersi a: Ing. Claudia Aldini (claudiaaldini@atseco.it)
Reggio Emilia, 9 gennaio 2004
Come già anticipato con la news dello scorso Ottobre a cui rimandiamo per il dettaglio degli obblighi, nel corso del 2003 sono stati ridefiniti i requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della sicurezza e di addetto al servizio di prevenzione ai sensi D.Lgs 626/94. Con la circolare del Ministero del Lavoro n. 39/2003 del 3/12/2003 vengono fornite alcune precisazioni sui dubbi interpretativi suscitati dalla norma in oggetto, riteniamo utile segnalare quanto segue:
-
per continuare a svolgere le funzioni di Responsabile della Sicurezza il soggetto incaricato dovrà dimostrare che era stato nominato prima del 14/2/2003, aveva svolto tali funzioni in modo continuativo senza interruzioni e che alla data del 13/8/2003 ricopriva ancora tali funzioni; successivamente dovrà frequentare gli specifici corsi previsti dalla norma ma non ancora definiti;
-
il termine del 13/8/2004 fissato per frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione specifici previsti per il Responsabile della Sicurezza potrebbe essere dilazionato se entro quella data non verranno, con apposito Decreto Ministeriale, definiti ed attivati tali corsi. Naturalmente daremo notizia tempestivamente in caso venissero pubblicati i Decreti attesi.
Vogliamo sottolineare che ci sono pervenute segnalazioni sull´attività dell´ente preposto (U.S.L. S.P.S.A.L.) in riferimento al controllo dei requisiti dei RESPONSABILI DELLA SICUREZZA nominati dopo il 14/2/2003, si invitano pertanto le aziende a verificare attentamente la propria posizione per non incorrere nelle sanzioni penali previste per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione , a questo infatti equivarrebbe avere un responsabile privo dei requisiti, (arresto da tre a sei mesi o l´ammenda da 1.500 a 4.000 euro).