1/02/2004

SICUREZZA – CIRCOLARE 8 GENNAIO 2004 – LAVORO A PROGETTO E SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI E DUBBI

per informazioni rivolgersi a: ing. Claudia Aldini (claudiaaldini@atseco.it)

Reggio Emilia, 04 febbraio 2004

L´entrata in vigore del  D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cosiddetta “Legge Biagi”) che ha determinato l´estensione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro anche ai cosiddetti lavoratori parasubordinati, ex co.co.co., ecc, (sull´argomento si veda la nostra news di Novembre 2003)  ha sollevato dubbi e problemi tanto che il Ministero del lavoro ha ritenuto di dover dare da subito alcune precisazioni.

Nella circolare in oggetto , il Ministero ribadisce senz´altro che sussiste in pieno l´obbligo a carico dei datori di lavoro di applicare le norme del Dlgs 626/1994 ai prestatori di lavoro a progetto nei casi in cui la prestazione lavorativa venga svolta nei luoghi di lavoro del committente, ma prende anche atto delle difficoltà di applicazione in toto della “626” nei confronti di figure professionali come quelle dei collaboratori che hanno molti tratti in comune con il lavoro autonomo per il quale non a caso, lo stesso Dlgs 626 ha previsto uno specifico regime di tutela (articolo 7).

Al momento ed in attesa di ulteriori chiarimenti, per evitare spiacevoli contestazioni, si consiglia di equiparare ai fini della normativa di sicurezza, i prestatori di lavoro a progetto (ex­co.co.co.) ai lavoratori dipendenti, fornendo loro lo stesso livello di tutela per esempio per ció che riguarda la formazione, l´informazione, la fornitura ed utilizzo dei DPI, l´effettuazione delle visite mediche (se previste), il conteggio nel numero utile per le esenzioni, ecc….