1/03/2008

SICUREZZA – COMUNICAZIONE URGENTE E IMPORTANTE – RESPONSABILITÀ PENALI PER LE AZIENDE IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO – SANZIONI MINIME DA € 258.000,00 (D.Lgs 123/2007 – D.Lgs 231/2001 – D.Lgs 626/1994)

 

Reggio Emilia, 22 Febbraio 2008

 

In seguito alla emanazione del D.Lgs 123/2007 avvenuta nel scorso mese di Luglio 2007 è stata apportata una importantissima modifica al Dlgs 231/2001 (sulla responsabilità delle Società per reati commessi dai Dipendenti e Dirigenti) pertanto viene, in pratica, introdotto un nuovo obbligo in tema di sicurezza sul lavoro.

Dopo un periodo di analisi e di approfondimento avvenuto fra i soggetti interessati (Enti, Magistratura, Associazioni, Aziende, Consulenti) sia a livello locale che a livello nazionale la conclusione a cui sono giunti le parti è che le SOCIETÀ anche le piu’ piccole (escluse però le imprese individuali – Cass. Pen. n°18941/2004) e gli ENTI ASSOCIATIVI sono coinvolti dalla norma in oggetto e quindi dovranno rapidamente prendere in considerazione tale normativa. Le sanzioni previste sono infatti assolutamente rilevanti sia sul piano economico sia sul piano organizzativo:

  • da € 258.000,00 (sanzione minima!) a € 1.549.000,00

  • interdizione dall’esercizio dell’attività;

  • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

  • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

  • divieto di pubblicizzare beni o servizi, ecc

L’obbligo che viene (in sostanza ) introdotto è quello di adottare all’interno dell’azienda un Modello di Gestione per la Prevenzione dei Reati commessi nell’interesse dell’azienda da parte di proprio personale (inteso come Amministratori, Dirigenti, Rappresentanti, Addetti con responsabilità gestionali e di controllo) ed in particolare: omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Ricordiamo che si considera essere lesione grave(art. 583 c.p., co. 1):

  1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

  2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione èconsiderata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

  1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

  2. la perdita di un senso;

  3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

  4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il meccanismo di applicazione della norma è il seguente:

In caso di un infortunio o all’insorgenza di una malattia professionale che determini una lesione grave (malattia certificata superiore a 40 gg compresa la convalescenza), gravissima o addirittura la morte, l’ente competente (USL-Ispettorato del Lavoro) darà inizio ad un indagine che verrà effettuata mediante sopralluoghi ed acquisizioni di documenti. Se al termine di questa indagine dovesse emergere che l’infortunio o la malattia sono stati causati da mancata applicazione di norme antinfortunistiche (cosa quasi certa!) oltre a essere imputato il DIRETTO RESPONSABILE dalla mancata applicazione (Titolare, Responsabile della Sicurezza, Preposto, ecc) verrà aperto anche un PROCEDIMENTO PENALE a carico dell’azienda ai sensi del D.Lgs 231/2001. A questo punto l’azienda dovrà dimostrare, di aver adottato ed efficacemente attuato il cosiddetto “Modello di Gestione per la Prevenzione dei Reati” previsto dal D.Lgs 231/2001 e in caso contrario potrà incorrere nelle sanzioni sopra ricordate.

Il “Modello di Gestione per la Prevenzione dei Reati” era già previsto dal D.Lgs 231/2001 oltre che per i reati di sicurezza sul lavoro (introdotti con la L.123/2007) anche per altri tipi di reato (link alla lista dei reati previsti):

Operativamente il Modello di Gestione si concretizzerà in un documento, il cui scopo è appunto quello di prevenire i reati elencati, in cui verranno individuate le aree a rischio, identificati i responsabili della gestione, stabiliti i flussi delle informazioni e delle decisioni e definiteregole, procedure, controlli e sanzioni interne e i relativi moduli di verifica che costituiranno la prova dell’applicazione del sistema stesso.

Come si vede in realtà si tratta di un vero e proprio Sistema di Gestione analogo a quelli definiti dalle norme ISO 9000 (Qualità), ISO 14000 (Ambiente) e nel caso della sicurezza sul lavoro dalla norma OHSAS 18000 oppure dalle Linee Guida UNI-INAIL.

Le aziende sono giàoggi potenzialmente soggette a sanzione in caso dovessero emergere irregolarità nell’applicazione della norma pertanto vogliamo sollecitare innanzitutto ad una verifica dell’applicazione interna in relazione alle tipologie di reato(link alla lista) già previste nel testo originale del D.Lgs 231/2001, ma nella fase attuale si ritiene essere molto urgente affrontare il tema della impostazione di un Modello di Gestione per la prevenzione dei reati in tema di sicurezza sul lavoro.

Il nostro studio è in grado di supportare l’azienda per la creazione e l’applicazione di unModello di gestione idoneo a prevenire le sanzioni sia per quanto riguarda i reati in materia di sicurezza sul lavoro sia per gli altri reati già previsti dal testo originale attraverso un team di esperti con ampia esperienza nei vari campi di applicazione del Sistema.

 

Per informazioni rivolgersi a:Dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)