1/10/2003
SICUREZZA – D.LGS 23/06/2003 – REQUISITI PIU' SEVERI PER IL RESPONSABILE E GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Per informazioni rivolgersi a: ing. Claudia Aldini
Il D.Lgs 23/06/2003 entrato in vigore il 13 agosto 2003 ha modificato il testo del D.lgs 626/94 introducendo requisiti professionali più severi per svolgere i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di addetto a tale servizio. In futuro sarà infatti necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria e frequentare specifici corsi di formazione che saranno definiti da un successivo decreto.
Nel frattempo i soggetti nominati entro il 13 febbraio 2003 potranno continuare a svolgere le proprie funzioni a patto che frequentino entro un anno i corsi di formazione citati.
Chi invece fosse stato nominato dopo il 13 febbraio 2003 potrà continuare a svolgere le proprie funzioni solo se in possesso del diploma di istruzione secondaria e di un attestato di frequenza a corsi della durata minima di 16 ore organizzati da enti o organismi pubblici in caso contrario decade automaticamente dal proprio ruolo e l´azienda dovrà provvedere a sostituirlo anche nominando un Responsabile esterno in possesso dei requisiti previsti.
Il nuovo decreto conferma peró la deroga già prevista nel D.Lgs 626/94, per cui nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti (nelle altre fino a 200 addetti) non è necessario istituire il Servizio di prevenzione e quindi non è nemmeno necessario nominarne un Responsabile, nel caso in cui il datore di lavoro (titolare) ne svolga direttamente le funzioni come da specifica comunicazione da inviare agli enti preposti (USL, Ispettorato del lavoro), se la Comunicazione di svolgimento diretto dei compiti del servizio è stata fatta entro il 31/12/1996 non sarà richiesto alcunchè, diversamente il datore di lavoro dovrà essere in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di formazione della durata minima di 16 ore.
Si invitano le aziende a verificare attentamente la propria posizione in merito per non incorrere nelle sanzioni penali previste per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione , a questo infatti equivarrebbe avere un responsabile privo dei requisiti, (arresto da tre a sei mesi o l´ammenda da 1.500 a 4.000 euro) o per la mancata comunicazione di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 500 a 2.500 euro)