1/07/2005
SICUREZZA – D. LGS. 235/2003: ATTREZZATURE DI LAVORO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA
Per informazioni rivolgersi a: ing. Alessandra Bondavalli (alessandrabondavalli@atseco.it)
Reggio Emilia, 07 luglio 2005
Sono entrate in vigore il 19 luglio 2005 le disposizioni del D. Lgs. 235/2003 di attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai “requisiti minimi di sicurezza e di salute per l´uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori” e che va a modificare ed integrare il D. Lgs. 626/94.
Particolarmente interessate sono le aziende e/o unità produttive che svolgono lavori in quota (definiti come “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”) facendo uso di scale a pioli, funi di sospensioni e ponteggi.
Nuovi obblighi vengono dati al datore di lavoro tra cui:
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Nella scelta delle attrezzature per l´esecuzione di lavori in quota datore di lavoro deve optare per quelle più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure e contestualmente individuare le misure preventive finalizzate a minimizzare i rischi per i lavoratori.
In generale, i criteri indicati per la delle attrezzature sono:
a) Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
b) Dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. -
Nuove prescrizioni per l´uso delle scale a pioli che integrano quelle già in vigore con il D.P.R. 164/56.
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La norma prescrive che tutti i ponteggi siano realizzati “secondo un progetto e un piano di montaggio, uso e smontaggio”. Il progetto o è disponibile perchè rientra nelle configurazioni strutturali del costruttore o viene redatto specificatamente.
Il piano di montaggio deve essere redatto da persona competente e deve essere messo a disposizione del sorvegliante preposto al montaggio/smontaggio e ai lavoratori interessati.
Al comma 5 vengono chiariti gli adempimenti che devono essere applicati quando una parte o tutto il ponteggio non è pronto all´uso.
Il comma 6 introduce la formazione dei lavoratori che montano/smontano i ponteggi: questa avrà carattere teoricopratico e sarà definita in sede di Conferenza StatoRegioni e province autonome. Viene comunque precisato che i lavoratori e i preposti che alla data di entrata i vigore del presente decreto avranno svolto l´attività rispettivamente per almeno due e tre anni avranno tempo due anni per effettuare i corsi di formazione. -
Vengono precisati con estrema chiarezza le misure preventive e gli accorgimenti che il datore di lavoro deve mettere in atto nei sistemi di accesso e di posizionamento dei lavoratori mediante funi.
Per il mancato rispetto delle norme sono state previste opportune sanzioni che si vanno ad aggiungere a quelle del D. Lgs. 626/94.
Il testo integrale è disponibile al sito http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03235dl.htm
Sono inoltre disponibili all´oggi linee guida gratuite pubblicate dall´ISPESL e di seguito allegate: