1/03/2008

SICUREZZA – DECRETO SULLE MODALITA’ DI RILASCIO ED I CONTENUTI ANALITICI DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

 

Reggio Emilia, 5 Marzo 2008

In data 30 Novembre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 279 il Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007, che ha per oggetto le “modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’articolo 1 comma 1176 della Legge n° 296/2006 (Finanziaria 2007)”.

Tale decreto è rilevante poiché rappresenta il più importante riferimento normativo inerente il DURC, affrontando tra le altre cose la novità sui benefici normativi e contributivi che si possono ottenere grazie al possesso di questo documento.

I soggetti interessati al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva sono quelle imprese che devono presentare tale documento per potere beneficiare delle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti e quelle aziende che vogliono eseguire appalti pubblici o vogliono avere l’abilitazione (permesso di costruire o DIA) per appalti privati nell’ambito dell’edilizia.

Il Decreto, contrariamente a quanto precisato dalla precedente normativa, stabilisce che anche i lavoratori autonomi di qualunque categoria, sebbene privi di dipendenti, sono obbligati ad avere il DURC “nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia”.

Gli Istituti autorizzati al rilascio del DURC sono l’INPS e l’INAIL, ma anche “altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria” che abbiano una convenzione con i primi due. Per quanto riguarda le Casse edili, sono ammesse al rilascio della certificazione di regolarità contributiva solamente quelle Casse formate “da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

È importante sottolineare che l’intento del nuovo decreto non è quello di legittimare le Casse esistenti, essendo già stati definiti dalla precedente normativa i requisiti richiesti.

Dai precedenti decreti (articolo 118 del Decreto Legislativo n° 163/2006 ed articolo 3 comma 8 lettera b) del Decreto Legislativo n° 494/1996) e da quanto ripreso nell’articolo 1 comma 1175 della Legge n° 296/2006 (Finanziaria 2007), risulta chiaro che l’iscrizione alle Casse edili ed i relativi versamenti sono obbligatori per tutte quelle aziende appartenenti a questo settore, essendo necessario il codice d’iscrizione alla Cassa per il rilascio del DURC.

Ai fini del rilascio di tale Documento, sarà verificata da parte degli Istituti e delle Casse Edili la regolarità del soggetto richiedente secondo la normativa di riferimento; pertanto sarà accertato l’effettivo pagamento e la regolarità contributiva alla data di emissione della richiesta o, se non esplicitata, alla data di effettuazione della verifica.

L’emissione del DURC deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda per il rilascio, a meno che non avvenga una “sospensione” (possibile fino ad un massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’irregolarità) in cui il soggetto richiedente possa sanare la propria posizione. Affinché avvenga il rilascio del Documento, è necessario che tutti gli Enti coinvolti dichiarino la regolarità dell’impresa, anche per mezzo del silenzio assenso al termine dei trenta giorni.

La validità del DURC è mensile per quanto riguarda gli appalti pubblici e per l’erogazione di benefici, trimestrale per gli appalti privati in edilizia.

Un’altra novità del nuovo Decreto riguarda il fatto che in presenza di contenzioso amministrativo e fino alla decisione dello stesso la regolarità contributiva va sempre dichiarata.

Altro importante cambiamento inerente la partecipazione a gare di appalto, riguarda il fatto che un’omissione contributiva “non grave” non impedisce il rilascio del DURC. Per omissione contributiva non grave si intende “uno scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”, oppure “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, anche se in quest’ultimo caso il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dal rilascio del DURC.

Il nuovo Decreto stabilisce all’articolo 1 comma 1176, che quelle aziende con irregolarità pregresse dal punto di vista previdenziale o in materia di tutela delle condizioni di lavoro, anche se in regola con gli oneri contributivi, hanno temporanei problemi al rilascio del DURC, ma solo nel caso in cui tale Documento sia richiesto per poter godere dei benefici normativi e contributivi.

Come già sottolineato, l’articolo 1 comma 1175 della legge Finanziaria 2007 prevede che il rilascio del DURC sia condizione indispensabile per godere di benefici normativi e contributivi.

È bene sottolineare che tra i benefici contributivi rientrano quegli sgravi fiscali che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo e che pertanto non sono costanti per una determinata categoria di lavoratori. Non vengono quindi considerati dei benefici contributivi quei regimi di “sottocontribuzione” validi per interi settori, mentre lo sono quelle agevolazioni di carattere contributivo relative ai soggetti con specifiche caratteristiche.

I benefici normativi sono invece delle agevolazioni di natura patrimoniale inerenti il lavoro e la legislazione sociale.

Per informazioni rivolgersi a: Ing.Sara Motta (saramotta@atseco.it)