1/10/2003
SICUREZZA – DEFINITI I CONTENUTI MINIMI PER PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI (P.S.C. e P.O.S.)
Per informazioni rivolgersi a: ing. Curzio Bonini
Continua senza sosta la produzione legislativa in materia di sicurezza sul lavoro, il 21 agosto 2003 è infatti stato pubblicato il D.P.R. n°222/2003 che individua i contenuti minimi che dovranno avere i piani di sicurezza obbligatori nei cantieri edili ed in particolare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) che viene elaborato dal Committente o meglio dal Coordinatore per la sicurezza nominato dal Committente e il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) a carico delle varie imprese operanti nel cantiere.
Con questo decreto viene fissato il principio per cui i piani dovranno essere specifici di ogni singolo cantiere e di concreta fattibilità questo evidentemente per colpire il fenomeno dei cosiddetti piani fotocopia molto spesso utilizzati dalle aziende del settore per semplificare i complessi adempimenti adempimenti.
Si segnala che il nuovo decreto è entrato in vigore il 6 settembre 2003 per cui le aziende dovranno urgentemente verificare i contenuti dei propri piani di sicurezza (P.S.C. e soprattutto P.O.S.) onde evitare contestazioni da parte degli organi preposti ( U.S.L., Ispettorato del Lavoro, ecc) sono infatti previste sanzioni penali (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.500 a 4.000 euro).
Viene contestualmente precisato quale dovrà essere la metodologia per il calcolo dei costi della sicurezza da indicare nei P.S.C.