1/11/2008
SICUREZZA – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL COMMITTENTE IN CASO DI SVOLGIMENTO DI LAVORI IN CANTIERE
Reggio Emilia, 28 Novembre 2008
A fronte di numerose richieste pervenuteci siamo ad approfondire la questione relativa ai documenti da fornire in caso di svolgimento di lavori in cantiere. Il D.Lgs. 81/08, prevede che il committente, in caso di affidamento di lavori a imprese/lavoratori autonomi, debba verificarne l’idoneità tecnico-professionale degli affidatari. L’ allegato XVII del D.Lgs. 81/08 indica quali sono i documenti da esibire al committente o al responsabile dei lavori per verificare tale idoneità per lavori da svolgere nei cantieri edili. L’allegato è diviso tra imprese e lavoratori autonomi. Le imprese dovranno esibire almeno:
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iscrizione alla camera di commercio, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
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documento di valutazione dei rischi o l’eventuale autocertificazione;
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specifica documentazione attestante la conformità alla legge, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (ponteggi, ecc..);
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elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
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nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti antincendio e primo soccorso, del medico competente quando necessario;
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nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
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attestati di formazione delle suddette figure e dei lavoratori;
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elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e la relativa idoneità sanitaria se i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria;
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documento unico di regolarità contributiva (DURC);
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dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08.
Dalla lettura dell’allegato risalta che le imprese devono esibire il libro matricola, quando lo stesso andrà a sparire sostituito dal libro unico del lavoro. La questione si complica nel caso di affidamento dei lavori a lavoratori autonomi. Questi ultimi devono esibire almeno:
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iscrizione alla camera di commercio, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
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specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali (ponteggi, ecc..);
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elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
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attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo*;
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documento unico di regolarità contributiva (DURC).
* Facendo riferimento alla lettera d), attualmente i casi per cui è prevista l’idoneità sanitaria, sono quelli in cui i lavoratori svolgono mansioni soggette a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
Il D.Lgs. 81/08 indica, all’art. 21, che i lavoratori autonomi hanno la facoltà di seguire corsi di formazione e sottoporsi a sorveglianza sanitaria, quindi il lavoratore autonomo ha facoltà, non l’obbligo, di sottoporsi a sorveglianza sanitaria. Di contro, la lettura dell’art. 90 porta il committente ad affidare i lavori nei cantieri temporanei o mobili, a lavoratori autonomi che posseggano tali attestazioni. Questa è un altro degli innumerevoli punti non chiari del “Testo unico della sicurezza”, di cui si spera che il Ministero fornisca a breve indicazione interpretativa. Nel mentre, si presenta la situazione in cui il lavoratore autonomo può legittimamente non sottoporsi a sorveglianza sanitaria, mentre il committente, per non avere problemi, richiede comunque al lavoratore l’idoneità sanitaria per accedere al cantiere.
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)