1/07/2004

SICUREZZA – FORMAZIONE CONTINUA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 22 D.Lgs 626/94) – FIRMATO IL PROTOCOLLO DI INTESA FRA LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SINDACATI, USL, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, ISPESL, INAIL, INPS

per informazioni rivolgersi a: dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)

Reggio Emilia, 19 luglio 2004

E´ stato firmato lo scorso 9 aprile da tutte LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA e i SINDACATI, nonchè da USL, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, ISPESL, INAIL e INPS il protocollo sugli standard minimi di formazione sulla sicurezza sul lavoro (cliccare qui per scaricarlo ­ 210 Kb). L´intesa colma una lacuna della D.Lgs 626/94 nel quale è previsto e sanzionato l´ obbligo da parte delle aziende di effettuare la formazione continua ai propri lavoratori sui rischi specifici senza definirne peró nè i contenuti nè le modalità. Questo vuoto ha fatto si che le aziende non potessero mai avere la certezza di avere efttuato correttamente la formazione esponendosi quindi alle sanzioni previste (arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni)

I contenuti del protocollo sono riassumibili in alcuni aspetti principali:

  • sono stati definiti gli standard quantitativi minimi commisurati ai rischi tipici di ogni comparto produttivo e anche in funzione della dimensione aziendale da ripetere almeno ogni 4 anni; ad esempio 8 ore per la metalmeccanica, 6 per il facchinaggio, 2 ore per commercio e negozi, la metà per le aziende fino a 15 addetti mai sotto le 2 ore;
  • sono stati individuati i contenuti della formazione ad esempio argomento “rischio rumore” da trattare nei corsi per il settore della lavorazione del legno, non da trattare  per bar e ristoranti:
  • se presenteranno il progetto di formazione, le imprese possono anche ottenere l´attestazione preventiva di conformità sulla base di caratteristiche qualitative prefissate dal protocollo; la formazione che ha ottenuto l´attestazione puó diventare un credito formativo per il lavoratore
  • viene prevista la possibilità di riconoscere i crediti formativi per evitare sprechi di risorse in una formazione inutilmente ripetuta.

Il protocollo siglato prevede una prima fase di sperimentazione di durata biennale al termine della quale potranno essere rivisti ed integrati i criteri con cui è stato elaborato il documento.

Riteniamo peró che pur non essendo immediatamente vincolante nel permanere del vuoto legislativo tale accordo potrà essere utilizzato dagli organi di controllo come parametro di riferimento, invitiamo pertanto le aziende a tener conto delle indicazioni ivi contenute soprattutto in merito agli standard minimi e ai contenuti.