1/01/2005

SICUREZZA – FUMO IN AMBIENTE DI LAVORO: ESTESO AI LUOGHI DI LAVORO PRIVATI IL DIVIETO DI FUMO

Per informazioni rivolgersi a: ing. Raffaella Poli (raffaellapoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 18 gennaio 2004

Con un´azione imprevista a pochi giorni dall´entrata in vigore delle nuove norme sul divieto di fumo in ambienti aperti al pubblico il 23/12/2004 il Ministero della Salute ha emanato la Circolare 17 Dicembre 2004 che con una operazione alquanto discutibile estende inaspettatamente il campo d´applicazione del divieto di fumo anche ai luoghi di lavoro privati contrariamente a quanto emergeva dalla lettura del testo di legge.

La legge 16/1/2003 art. 51 infatti disponeva in modo assai chiaro “E´ vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

L´analisi “letterale” del testo aveva portato a concludere che per “locali aperti ad utenti o al pubblico  si dovesse intendere quelli in cui chiunque (il pubblico) o la generalità degli utenti di servizi pubblici o rivolti al pubblico vi accede negli orari prestabiliti senza formalità e senza bisogno di particolari permessi come per esempio ristoranti, bar, discoteche, negozi, banche, sportelli postali, biglietterie ferroviarie, rimanendo invece esclusi dall´applicazione i normali luoghi di lavoro come officine, uffici, magazzini, ecc.

Questa interpretazione “logica” della norma è stata inopinatamente ribaltata grazie ad un´originale e alquanto creativa interpretazione del termine “utente” operata dalla circolare 17/12/2004 che, ricordiamo, non modifica la legge essendo norma di grado inferiore, ma semplicemente ne interpreta i contenuti.

Al punto 2 della circolare si legge” Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell´ambito dei quali prestano la loro attivita´ lavorativa“.

Di conseguenza anche tutti i luoghi di lavoro chiusi in cui siano presenti dei lavoratori dipendenti vengono sottoposti alla normativa sul divieto di fumo.

Tralasciando per il momento i dubbi in merito alla correttezza formale della procedura adottata dal Ministero per introdurre il divieto di fumo sui luoghi di lavoro privati (sono prevedibili ricorsi alla corte costituzionale) e le considerazioni sul principio, da noi ritenuto corretto ed auspicabile,  di difendere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo, ci soffermiamo brevemente sugli obblighi che, a questo punto, gravano sul datore di lavoro in virtu´ dell´entrata in vigore della norma.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro di una azienda privata?

  1. individuare con atto formale fra i suoi collaboratori uno o più addetti al controllo incaricati di vigilare sull´osservanza del divieto. Qualora non fossero stati nominati, resta al Datore di Lavoro l´obbligo di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla sicurezza del lavoratore.
  2. apporre cartelli in ogni locale chiuso in cui vi possa essere la permanenza di lavoratori dipendenti contenente le seguenti indicazioni:
  • la scritta “VIETATO FUMARE”;
  • la prescrizione di legge (art. 51 della Legge 3/2003);
  • le sanzioni applicabili ai contravventori (da 27,5€ a 275€);
  • i nominativi dei soggetti a cui spetta vigilare sull´osservanza del divieto e quelli cui compete accertare le infrazioni. (A tal proposito occorre specificare che basta un solo cartello completo con tutte le indicazioni, ben in vista all´ingresso e, negli altri locali, cartelli semplici con il solo richiamo al divieto di fumo)

Quali sono gli obblighi dell´addetto al controllo di una azienda privata?

  1. curare l´osservanza del divieto, richiamare verbalmente i trasgressori all´osservanza del divieto;

  2. provvedere, se il trasgressore non smette di fumare, a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell´accertamento e della contestazione delle violazioni (Corpi di polizia amministrativa locale, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria quali Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e funzionari del Dipartimento di Prevenzione dell´Azienda Sanitaria Locale, o a guardie giurate espressamente adibite a tale servizi). Le sanzioni a carico del controllore vanno da 220 a 2200 €

Per dovere di completezza, si rammenta che nei contratti di lavoro (CCLN) è di solito operativa la normativa sui provvedimenti disciplinari, ove a seguito di mancanze da parte dei lavoratori sono previsti specifici provvedimenti.