1/01/2005
SICUREZZA – FUMO IN AMBIENTE DI LAVORO: ESTESO AI LUOGHI DI LAVORO PRIVATI IL DIVIETO DI FUMO
Per informazioni rivolgersi a: ing. Raffaella Poli (raffaellapoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 18 gennaio 2004
Con un´azione imprevista a pochi giorni dall´entrata in vigore delle nuove norme sul divieto di fumo in ambienti aperti al pubblico il 23/12/2004 il Ministero della Salute ha emanato la Circolare 17 Dicembre 2004 che con una operazione alquanto discutibile estende inaspettatamente il campo d´applicazione del divieto di fumo anche ai luoghi di lavoro privati contrariamente a quanto emergeva dalla lettura del testo di legge.
La legge 16/1/2003 art. 51 infatti disponeva in modo assai chiaro “E´ vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.”
L´analisi “letterale” del testo aveva portato a concludere che per “locali aperti ad utenti o al pubblico“ si dovesse intendere quelli in cui chiunque (il pubblico) o la generalità degli utenti di servizi pubblici o rivolti al pubblico vi accede negli orari prestabiliti senza formalità e senza bisogno di particolari permessi come per esempio ristoranti, bar, discoteche, negozi, banche, sportelli postali, biglietterie ferroviarie, rimanendo invece esclusi dall´applicazione i normali luoghi di lavoro come officine, uffici, magazzini, ecc.
Questa interpretazione “logica” della norma è stata inopinatamente ribaltata grazie ad un´originale e alquanto creativa interpretazione del termine “utente” operata dalla circolare 17/12/2004 che, ricordiamo, non modifica la legge essendo norma di grado inferiore, ma semplicemente ne interpreta i contenuti.
Al punto 2 della circolare si legge” Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell´ambito dei quali prestano la loro attivita´ lavorativa“.
Di conseguenza anche tutti i luoghi di lavoro chiusi in cui siano presenti dei lavoratori dipendenti vengono sottoposti alla normativa sul divieto di fumo.
Tralasciando per il momento i dubbi in merito alla correttezza formale della procedura adottata dal Ministero per introdurre il divieto di fumo sui luoghi di lavoro privati (sono prevedibili ricorsi alla corte costituzionale) e le considerazioni sul principio, da noi ritenuto corretto ed auspicabile, di difendere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo, ci soffermiamo brevemente sugli obblighi che, a questo punto, gravano sul datore di lavoro in virtu´ dell´entrata in vigore della norma.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro di una azienda privata?
- individuare con atto formale fra i suoi collaboratori uno o più addetti al controllo incaricati di vigilare sull´osservanza del divieto. Qualora non fossero stati nominati, resta al Datore di Lavoro l´obbligo di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla sicurezza del lavoratore.
- apporre cartelli in ogni locale chiuso in cui vi possa essere la permanenza di lavoratori dipendenti contenente le seguenti indicazioni:
- la scritta “VIETATO FUMARE”;
- la prescrizione di legge (art. 51 della Legge 3/2003);
- le sanzioni applicabili ai contravventori (da 27,5€ a 275€);
- i nominativi dei soggetti a cui spetta vigilare sull´osservanza del divieto e quelli cui compete accertare le infrazioni. (A tal proposito occorre specificare che basta un solo cartello completo con tutte le indicazioni, ben in vista all´ingresso e, negli altri locali, cartelli semplici con il solo richiamo al divieto di fumo)
Quali sono gli obblighi dell´addetto al controllo di una azienda privata?
-
curare l´osservanza del divieto, richiamare verbalmente i trasgressori all´osservanza del divieto;
-
provvedere, se il trasgressore non smette di fumare, a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell´accertamento e della contestazione delle violazioni (Corpi di polizia amministrativa locale, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria quali Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e funzionari del Dipartimento di Prevenzione dell´Azienda Sanitaria Locale, o a guardie giurate espressamente adibite a tale servizi). Le sanzioni a carico del controllore vanno da 220 a 2200 €
Per dovere di completezza, si rammenta che nei contratti di lavoro (CCLN) è di solito operativa la normativa sui provvedimenti disciplinari, ove a seguito di mancanze da parte dei lavoratori sono previsti specifici provvedimenti.