1/01/2008

SICUREZZA – GIURISPRUDENZA SULLE RESPONSABILITA' PENALI NELLE DIVERSE FORME DI SOCIETA' DI PERSONA

Per informazioni rivolgersi a: ing. Sara Motta (saramotta@atseco.it)

Reggio Emilia, 10 Gennaio 2008

Vogliamo segnalare una importante La Corte Suprema con la sentenza Cassazione penale, Sez. III ­ Sentenza n. 26122 del 15 luglio 2005 (u.p. 12 aprile 2005) ­ Pres. Grassi ­ Est. Fiale ­ P.M. (Conf.) Izzo ­ Ric. Capone. fa per la prima volta alcune importanti osservazioni riguardanti i compiti spettanti al datore di lavoro relativamente al D.Lgs. n. 626/1994 nelle diverse forme di società di persona.

Per quanto riguarda le società in accomandita semplice (s.a.s.), la Corte Suprema esprime alcune considerazioni.

Per prima cosa viene chiarito che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica.

Tali obblighi possono essere trasferiti ad un altro soggetto, che dunque sostituisce il legale rappresentante nella sua originaria posizione di garanzia, solo se esiste una delega inequivoca e giudizialmente provata in modo certo che coinvolga una persona tecnicamente capace e professionalmente qualificata, che abbia poteri decisionali e di intervento.

Il delegato deve inoltre avere accettato tale incarico e il legale rappresentante deve comunque controllare che tale persona utilizzi la delega secondo quanto prescritto dalla legge. Al delegante non devono comunque rimanere poteri residuali di tipo discrezionale.

Il trasferimento delle funzioni deve poi essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell´impresa. Oltre alle funzioni devono essere trasferiti i poteri decisionali e di spesa. 

Nel caso in cui non vi si una espressa delega a persona competente nel settore della sicurezza, l´obbligo di tutelare l´integrità fisica dei lavoratori adottando tutte le misure necessarie incombe su ciascun socio.

Un´altra considerazione fatta dalla Corte Suprema chiarisce che è ammesso effettuare la delega nel caso in cui il singolo imprenditore o gli amministratori (nel caso di una società) non ritengano opportuno svolgere personalmente gli adempimenti previsti dalla legge o non ne siano in grado, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.

Infine, un´ultima considerazione riguarda il fatto che, nell´individuazione delle responsabilità penali, è necessario avere riguardo al dato sostanziale e funzionale ed agli effettivi poteri legati allo svolgimento concreto delle attività.

Per quanto riguarda un´impresa con più titolari, il Supremo Collegio afferma che se tale impresa è formata da due o più soci che non hanno nominato un amministratore, la responsabilità penale per un infortunio sul lavoro deve gravare su tutti, a meno che non sia dimostrabile che ad alcuni competono le mansioni tecniche, ad altri quelle amministrative.

Inoltre i contitolari dell´impresa, indipendentemente dalla ripartizione dei compiti, devono entrambi osservare le norme antinfortunistiche, pertanto sono corresponsabili anche sotto il profilo della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Riassumendo, nelle società di persona, la responsabilità penale è di tutti i soci, a meno che non risulti rigorosamente provato che solamente uno o parte di essi debba gestire l´impresa e abbia ogni facoltà decisionale.