22/08/2009

SICUREZZA – IMPORTANTI MODIFICHE AL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/08

Per informazioni rivolgersi al vostro referente per la sicurezza

Reggio Emilia, 26 Agosto 2009

Il 3 agosto è stato approvato il decreto correttivo del D.Lgs. 81/08, Testo unico della sicurezza, che introduce numerose importanti modifiche. Il decreto è stato pubblicato già il 5 agosto con l’entrata in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione cioè il 20 agosto 2009.

Le modifiche sotto descritte sono già in vigore.

Viste le numerose novità, in questo articolo si intendono richiamare le principali, rimandando alle prossime news per riflessioni più approfondite su temi specifici.

Delega di funzioni

All’articolo 16, che specifica le condizioni per effettuare la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, viene aggiunto che:

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro … La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Con una modifica al terzo comma dell’articolo, viene specificato che “l’obbligo” di vigilanza posto in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento delle attività delegate “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza.

Sembra quindi chiaro l’intento del legislatore delegato di incentivare l’adozione dei modelli 231 attraverso l’attribuzione di ulteriori strumenti di difesa al datore di lavoro.

Valutazione del rischio da stress

L’obbligo di effettuare la valutazione dello stress lavoro-correlato decorre dalla elaborazione delle linee guida elaborate dalla Commissione permanente consultiva, e comunque, a fare data dal 1° agosto 2010.”.

Consultazione dei documenti da parte del RLS

I documenti di valutazione dei rischi ed i DUVRI possono essere forniti agli RLS su supporto informatico. Viene inoltre specificato che i documenti sono consultati esclusivamente in azienda.

Data certa

Le modifiche al comma 2, art. 28, semplificano le questione della procedura necessaria a ottenere la “certezza” della data.

Le parole: “deve avere data certa” sono sostituite dalle seguenti:

“deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del RLS o RLS territoriale e del medico competente, ove nominato,”

Nuova impresa o modifiche della produzione

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

In occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali.

Contratti di appalto e DUVRI

E’ stato specificato che le disposizioni dell’art. 26 si applicano, oltre che agli appalti di lavori, anche ai “servizi e forniture”, sempre però che l’azienda abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Viene specificato che il DUVRI “va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”, e cioè da intendersi un documento dinamico da aggiornare ogni qualvolta vi siano mutamenti negli appalti in essere.

Il Governo ha chiarito che la predisposizione del DUVRI non è necessaria per i lavori intellettuali, per le mere forniture di merci.

Interessante inoltre la deroga dalla predisposizione del DUVRI per i lavori di breve durata (2 giorni) e sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI:

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2.

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate.

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Sono stati definiti anche i costi della sicurezza da indicare nei contratti di appalto: cioè “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.”

Visite preassuntive

Viene prevista la visita medica preventiva in fase preassuntiva e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Verifica dei controlli su alcool e tossicodipendenze

Entro il 31/12/2009 verranno rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza al fine di uniformarle.

Comunicazione nominativo del RLS

La comunicazione in via telematica all’INAIL dei nominativi dei RLS è da effettuare in caso di nuova elezione o designazione, non è quindi più da fare annualmente. In fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Gli organismi paritetici, es. EBER, comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.