1/03/2010

SICUREZZA – INFORMATIVA AZIENDE 689

 

Per informazioni rivolgersi a:

Ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)

Reggio Emilia, 15 Marzo 2010

 

Si richiama la Vostra attenzione sull’articolo 225, comma 2, del D.lgs. 81/08 che recita:

“salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti pericolosi per la salute con metodiche standardizzate”.

L’allegato XLI del Decreto specifica alcune delle metodiche da utilizzare:

 

UNI EN 481:1994

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse

UNI EN 482:1998

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.

UNI EN 689: 1997

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

 

Nella norma UNI EN 689/97, in particolare, vengono descritte le metodologie per misurare le concentrazioni degli agenti chimici aerodispersi, confrontare l’esposizione inalatoria degli operatori con i valori limite, consentire la confrontabilità dei dati nel tempo e definire la periodicità delle misure.

Più precisamente, in base all’Appendice F della UNI EN 689, le misure di esposizione sono periodicamente ripetute in funzione del livello di rischio:

 

        Ogni 64 settimane se la concentrazione di esposizione professionale non supera 1/4 del valore limite;

        Ogni 32 settimane se la concentrazione di esposizione professionale supera 1/4 del valore limite ma non supera 1/2 dello stesso;

        Ogni 16 settimane se la concentrazione dell’esposizione professionale supera 1/2 del valore limite ma non supera il valore limite stesso.

 

Il numero di ripetizioni dei campionamenti (minimo 3) dipenderà dai risultati conseguiti.

 

Ne deriva che le aziende soggette a valutazione per quegli agenti che possono determinare un rischio per la salute del lavoratore, ai sensi del D.lgs. 81/08, dovranno d’ora innanzi rispettare le sopra elencate periodicità di rilevazione.