1/12/2003

SICUREZZA – INFORTUNI SUL LAVORO: E' RESPONSABILE IL DATORE DI LAVORO ANCHE IN CASO DI CONDOTTA IMPRUDENTE O NEGLIGENTE DEL LAVORATORE

per informazioni rivolgersi a: Ing. Claudia Aldini (claudiaaldini@atseco.it)

Ormai da tempo la magistratura italiana ha sancito il discutibile principio giurisprudenziale stabilendo che in caso di infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente le responsabilità civili e penali del datore di lavoro vengono escluse solo nei casi in cui la condotta del lavoratore esorbita dalla tipicità del lavoro svolto e dalle direttive ricevute, se si tratta invece semplicemente di azioni imprudenti o negligenti, ma non assolutamente imprevedibili, il datore di lavoro incorrerà nel risarcimento dei danni.
A conferma di tale tendenza pubblichiamo la sentenza della Corte di Cassazione Civile del 8 aprile 2002, n. 5024, in cui tale principio viene applicato condannando il datore di lavoro al risarcimento dei danni per una condotta imprudente e negligente dei propri dipendenti, ma non assolutamente imprevedibile (è possibile richiedere il testo completo della sentenza presso i nostri uffici).

Si trattava di un lavoratore che trovandosi su di un pallet posto sulle forche di un carrello elevatore condotto da un collega per effettuare dei lavori di pulizia come da indicazioni del datore di lavoro, cadeva a terra a causa di uno spruzzo d´acqua provocato da altri due operai che stavano giocando. Questo scherzo (condotta negligente..) causava la brusca frenata del conducente provocando quindi la caduta del collega al quale veniva poi riconosciuto un danno biologico permanente del 80% ed una inabilità assoluta al lavoro per 18 mesi. In seguito il datore di lavoro veniva quindi condannato al risarcimento dei danni pari a £. 906.777.900 corrispondenti al 90% del danno (di cui solo £ 200.000.000 risarciti dall´INAIL!), mentre ai due operai che giocavano imprudentemente veniva attribuito un concorso di colpa del 5% a testa pari per £ 50.376.550 ciascuno.