2/02/2009
SICUREZZA – INTERESSANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Reggio Emilia, 31 Gennaio 2009
Responsabilità del datore di lavoro nell’uso di macchina marcata CE però non conforme alle norma antinfortunistiche
Il caso – Un dipendente aveva subito un infortunio presso una macchina stabilizzatrice nel corso di alcuni lavori stradali, a seguito dell’infortunio è stato rilevato che la macchina presentava un rischio di cesoiamento non protetto. La macchina era costituita da un tamburo dotato di numerosi denti che, ruotando, fresava il manto stradale. Per evitare che i sassi potessero essere proiettati ai lati o finire nelle altre parti dell’ingranaggio, il tamburo aveva come protezione un tegolo. L’infortunio era accaduto durante il caricamento della macchina operatrice su di un rimorchio. La macchina veniva fatta appoggiare su due assi preventivamente collocate. Il lavoratore infortunato aveva inserito un braccio in una zona pericolosa della macchina per posizionare un asse che si era mossa, mentre il secondo operatore provvedeva a calare il tegolo di protezione. L’infortunato riportava il distacco traumatico del braccio destro, poi riattaccatogli con un intervento chirurgico, con conseguente indebolimento permanente della funzionalità del braccio stesso ed incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.
La sentenza
Il datore di lavoro dell’azienda era stato chiamato a rispondere del reato di Lesioni personali colpose. In prima istanza il tribunale ha assolto l’imprenditore in quanto la macchina operatrice era munita di dichiarazione CE e prevedibilmente non era stato considerato che un lavoratore potesse, nelle normali condizioni di esercizio, introdurre un braccio sotto il tegolo alzato della macchina, anche perché, per poterlo fare, lo stesso lavoratore avrebbe dovuto sdraiarsi a terra. Successivamente la Corte di Appello ha invece, ritenuto l’imputato responsabile e lo condannava alla pena di 1 mese e 10 giorni di reclusione, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. La Corte di Appello ha evidenziato che l’infortunio si era verificato perché non erano state rispettate alcune norme prevenzionistiche, art. 68 del DPR 547/55, e non erano state adottate tutte le procedure di sicurezza indicate dal costruttore e riportate nel libretto di istruzioni.
Conclusioni
La sentenza ha confermato l’orientamento giusprudenziale secondo cui la presenza della marcatura CE non esonera il datore di lavoro da responsabilità penali, se la macchina stessa, contrariamente da quanto dichiarato dal costruttore, non risponde alle norme antinfortunistiche, specialemente se tali mancanze siano evidenti e verificabili con la normale diligenza.
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)