1/05/2008
SICUREZZA – INTERESSANTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Reggio Emilia, 23 Maggio 2008
Condannato imprenditore per una non idonea valutazione dei rischi
La Corte di Cassazione Penale, Sezione III, con la sentenza del 28/01/2008 n° 4063, ha ribadito che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata ed una insufficiente formazione dei lavoratori corrispondono ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione e formazione dei lavoratori. Il tribunale ritenne che la documentazione presentata dal titolare di un laboratorio di confezioni, fosse inidonea in quanto:
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mancava la valutazione dei rischi reali e specifici esistenti nell’ambiente di lavoro,
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non erano stati coinvolti il Medico Competente e del RSPP nella redazione del documento,
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non era presente il piano di adeguamento indicante gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e sicurezza,
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erano assenti le indicazioni sulle attività lavorative dei lavoratori.
L’imputato presentò ricorso per Cassazione deducendo una errata applicazione dell’art. 4 del D.LGs. 626/94 in quanto il documento di valutazione dei rischi era presente, però redatto nel 1996 e non più aggiornato. Il Tribunale considerò infondato il ricorso in quanto il capo di imputazione si riferiva a “non aver effettuato una idonea valutazione dei rischi presenti nell’ambiente lavorativo”, il che comprendeva non solo l’ipotesi in cui il documento di valutazione non fosse stato redatto, ma anche quelle in cui non fosse stato aggiornato e comunque non adeguato.
Il comportamento imprudente del lavoratore non solleva il datore di lavoro da responsabilità se questi abbia omesso di adottare le misure di sicurezza
La Corte di Cassazione ha confermato il principio più volte ribadito che nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso di adottare tutte le misure di sicurezza prescritte in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il comportamento imprudente del lavoratore non è sufficiente a sollevare il Datore di Lavoro da responsabilità. Il caso riguarda l’amministratore ed il direttore generale di una società chiamati a rispondere di lesioni colpose a danno di un lavoratore, durante l’uso di una pressa a vite con funzionamento elettrico ed azionamento manuale risultata priva delle protezioni. Gli imputati venivano condannati essendo stato accertato che il lavoratore si era infortunato nello ordinario svolgimento delle sue mansioni e durante l’uso normale della pressa. La Corte di Appello, pur in presenza dell’ammissione di colpa da parte dell’infortunato, fratello di uno degli imputati e congiunto dell’altro, rilevava nella macchina l’assenza di ogni necessario apparato di sicurezza tant’è che dopo l’infortunio fu necessario rottamare la macchina stessa perché nonadeguabile alle norme di sicurezza. Gli imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione evidenziando che l’infortunio era legato ad un comportamento disattento dall’infortunato nell’uso della attrezzatura. La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato ed inammissibile in quanto: “Proprio il disattento posizionamento con le mani di un pezzo sotto il punzone dichiarato dal lavoratore evidenzia la mancanza dei dispositivi di protezione per le mani o le parti del corpo dell’operatore prescritti dal DPR 547/55. … Il comportamento eventualmente imprudente dei lavoratori non si configura quale causa idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento, poiché esso non costituisce un fattore eccezionale ed atipico”.
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)