1/10/2008
SICUREZZA – LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Reggio Emilia, 27 Ottobre 2008
L’art 37 del D.Lgs. 81/08, prevede che il PREPOSTO riceva a cura del datore di lavoro una formazione aggiuntiva rispetto a quella degli altri lavoratori in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Tale formazione dovrà essere aggiornata periodicamente.
Il mancato adempimento di tale obbligo espone l’azienda a rischio di sanzioni che comprendono l’arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000
Chi è il PREPOSTO
Per individuare chi all’interno dell’azienda svolga la funzione di PREPOSTO bisogna partire della definizione contenuta nel D.Lgs. 81/08: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”
È quindi da considerare PREPOSTO, la persona cui compete la direzione e la sorveglianza dei lavoratori che gli sono sottoposti al fine di attuare le indicazioni e le direttive del datore di lavoro o del dirigente.
Può di solito considerarsi PREPOSTO il capo reparto, il capo turno, il capo squadra, il capo ufficio, ecc. cioè tutti quei lavoratori che hanno la possibilità di sovrintendere e controllare l’operato di altri.
Il D.Lgs 81/2008 all’art. 299 inoltre stabilisce che gli obblighi previsti per il PREPOSTO “gravano altresi’ su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici” ciò significa che in caso di contestazione per essere considerati PREPOSTI non è necessario avere una nomina formale o dei livelli contrattuali superiore, ma ciò che vale è la mansione effettivamente svolta all’interno dell’azienda.
Obblighi e responsabilità del PREPOSTO
Essere PREPOSTO non comporta il trasferimento sul lavoratore degli obblighi e le responsabilità specifiche del datore di lavoro (valutazione dei rischi, ecc…) essendo a suo carico soltanto quanto specificamente individuato all’art. 19 D.Lgs 81/2008:
Art. 19. – Obblighi del preposto
1. i PREPOSTI, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: | Sanzioni a carico del PREPOSTO |
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; | l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro |
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; | arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro |
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; | arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro |
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; | arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro |
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; | l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro |
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; | l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro |
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. | ammenda da 300 a 900 euro |
Al fine di permettere al PREPOSTO di operare in maniera corretta, il legislatore ha quindi previsto che riceva anche una formazione specifica.
In attesa della definizione ufficiale della durata dei corsi di formazione per i PREPOSTI, che sarà contenuto in un apposito Decreto attuativo ATS organizza corsi per PREPOSTI della durata di 4 ore durante i quali verranno trattati i seguenti argomenti:
- principali soggetti coinvolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
La prima edizione del corso per preposti di terrà Mercoledì 3 Dicembre 2008, presso ATS in Via Kennedy 17 (RE) dalle 14,00 alle18,00. Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione (modulo di iscrizione).
L’intero catalogo corsi è visionabile presso il sito di ATS:(vai all’elenco corsi).
Per informazioni rivolgersi a: Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)