1/11/2003

SICUREZZA – LEGGE BIAGI CAMBIANO GLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI ATIPICI, PARIFICAZIONE DEGLI EX CO.CO.CO

Per informazioni rivolgersi a: ing. Claudia Aldini

Con il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cosiddetta “Legge Biagi”) che ridefinisce alcune modalità in materia di lavoro vengono estesi gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro anche ai contratti di lavoro “atipici”, in particolare a quelli riguardanti il “lavoro a progetto” (ex collaborazione coordinata continuativa), il “lavoro occasionale” (ex collaborazione occasionale) e la “somministrazione di lavoro” (il lavoratore presta il proprio lavoro in un´azienda committente ma è dipendente di un´agenzia di fornitura) sostanzialmente parificandoli ai lavoratori dipendenti, alcuni effetti di questa riforma vengono brevemente elencati

Questi lavoratori dovranno essere computati nell´organico ai fini dell´applicazione delle norme sulla sicurezza: in particolare, contribuiranno al raggiungimento dei 10 addetti, numero oltre il quale non è più possibile autocertificare l´avvenuta valutazione dei rischi e gli adempimenti ad essa collegati (D. Lgs. 626/94, art. 4 comma 11), contribuiscono al raggiungimento del numero di 30 addetti, oltre il quale non è più possibile lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte del datore di lavoro;

Se le mansioni previste richiedono la sorveglianza sanitaria, questa andrà estesa anche nei confronti di tali lavoratori; se comportano rischi specifici, i lavoratori dovranno esserne informati. In sostanza dovranno essere rispettati tutti gli obblighi di protezione nonchè di formazione e informazione previsti nei confronti dei propri dipendenti.

Il mancato adempimento  a tali obblighi potrà far scattare le stesse sanzioni applicabili nel caso del lavoro subordinato (dipendenti, ecc): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1500 a 4000 euro.