23/09/2009
SICUREZZA – NOVITA' INTRODOTTE CIRCA IL DUVRI
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano(mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 25 Settembre 2009
Pubblicato il Decreto legislativo 106/2009, recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha introdotto una serie di modifiche e correzioni al D.Lgs. 81/08 sia per quanto riguarda il precedente apparato sanzionatorio, sia per quanto riguarda alcune modifiche sostanziali.
Particolare attenzione va posta al fatto che il sistema degli allegati dell’originale D. Lgs. 81/08, in parte eredità degli “storici” DPR 547/55 e DPR 164/56, è stato quasi per intero sostituito.
In particolare sono stati sostituiti i seguenti allegati:
I, II, III A, III B, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI.
In questa trattazione ci occuperemo dell’analisi delle modifiche apportate agli articoli riguardanti il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Il nuovo articolo 26, al comma 1 presenta un chiaro riferimento non più soltanto all’affidamento di lavori, ma anche all’affidamento di servizi e forniture ad altra impresa.
Viene inoltre specificato che l’azienda, deve avere la disponibilità giuridica dei luoghi dove verrà effettuata la prestazione.
Naturalmente il DUVRI, redatto a cura del committente va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Con il comma 3-bis sono state introdotte delle deroghe al campo di applicazione del DUVRI, in particolare questo non deve essere redatto per servizi di natura intellettuale, per forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni. Sono salvi i casi in cui i lavoratori siano esposti a rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari dicui all’allegato XI (rischi di seppellimento o di sprofondamento o di caduta dall’alto, rischi particolari derivanti da sostanze chimiche o biologiche, rischi derivanti da radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche aeree, lavori che espongono a rischio annegamento, lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie, lavori comportanti l’impiego di esplosivi, lavori su prefabbricati pesanti).
Al comma 5 viene inoltre dichiarato che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”.