1/02/2007

SICUREZZA – NUOVE MODIFICHE APPLICATE AL D. LGS. 626/94 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2007

per informazioni rivolgersi a: ing. Alessandra Bondavalli (alessandrabondavalli@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 febbraio 2007

La Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha disposto un nuovo “pacchetto sicurezza” che introduce interessanti novità nel panorama normativo. In particolare sono state introdotte modifiche:

all´art. 7 ­ Contratto di appalto e contratto d´opera

  • è stata incrementata la responsabilità del committente, che deve essere garante dell´integrità psico­fisica del lavoratore di terzi, in modo paritario rispetto al datore di lavoro stesso;

  • è stato inserito il comma 3­bis che prevede “L´imprenditore committente risponde in solido con l´appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall´appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”: questo fa sì che il committente debba rispondere in modo solidale con il datore di lavoro per eventuali risarcimenti di danni subiti da un lavoratore e non indennizzati dall´INAIL.

All´art. 89, comma 3 ­ Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

Sono state quintuplicate dal 1° gennaio 2007 le sanzioni amministrative previste a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. Il nuovo quadro sanzionatorio è così trasformato:

 

vecchi importi

Nuovi importi

Minima

516,00 €

2580,00 €

Massima

3098,00 €

15490,00 €

Tali sanzioni sono previste ad esempio in caso di:

  • omessa comunicazione all´azienda sanitaria locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro della nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione;
  • omessa istituzione e mancata tenuta sul luogo di lavoro del Registro Infortuni e suo mancato aggiornamento;
  • mancato svolgimento della riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione (obbligatoria per tutte le aziende che occupano più di 15 dipendenti), suo irregolare svolgimento, mancata verbalizzazione ecc…;
  • assenza presso l´azienda della cartella sanitaria dei lavoratori sottoposta a sorveglianza sanitaria o omissione di consegna della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.