1/07/2007
SICUREZZA – NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 31 Luglio 2007
Il 1 Agosto è stato approvata la legge delega al Governo per il riassetto e la riforma in materia di salute e sicurezza del lavoro (Testo Unico della Sicurezza). La legge è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Rimandando ad un approfondimento successivo in merito al Testo Unico, si illustrano di seguito le principali norme immediatamente precettive che entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione:
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Il Governo deve predisporre e adottare entro nove mesi il T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
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In caso di esercizio dell´azione penale (lesioni o omicidio colposo) legata a violazioni delle norme per la sicurezza e igiene del lavoro, il pubblico ministero ne dà notizia all´INAIL ai fini dell´eventuale costituzione di parte civile e dell´azione di regresso.
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Modifiche all´art.7 del D.Lgs. 626/94:
a) il comma 3 dell´articolo 7 è sostituito dal seguente:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d´opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell´attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»;
b) all´articolo 7, dopo il comma 3bis è aggiunto il seguente:
«3ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all´articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.»;
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Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi copia del documento di valutazione dei rischi, nonchè del registro degli infortuni.
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Modificati alcuni articoli relativi all´elezione del RLS.
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Il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, puó sospendere un´attività imprenditoriale qualora riscontri l´impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le amministrazioni possono emanare un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche fino a un massimo di 2 anni.
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Nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, dal 1º settembre 2007, il personale occupato dall´impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l´indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all´obbligo del tesserino mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. La violazione comporta l´applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione da € 100 ad € 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.
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Gli organismi paritetici possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l´applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
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Dopo l´articolo 25sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25septies. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell´igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. Nel caso di condanna … si applicano le sanzioni interdittive di cui all´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».