1/10/2008

SICUREZZA – OBBLIGO DI ACCERTAMENTO SANITARIO DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA NEI LAVORATORI

 

Reggio Emilia, 31 Ottobre 2008

 

La Conferenza permanente “Stato-regioni” ha definito l’accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. Tale accordo, attuativo dell’articolo 8 dell’Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del 30 Ottobre 2007, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 Ottobre 2008.

Riprendendo l’approfondimento pubblicato nella newsletter n° 90, l’intesa pubblicata nel 2007 prevede l’obbligo di effettuare accertamenti sanitari al fine di garantire che gli addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi non siano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale Intesa individuava un primo elenco di attività da considerarsi particolarmente delicate per la salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Tale elenco comprende:

  • conducenti di veicoli stradali per cui è necessaria la patente di guida C, D, E,

  • conducenti con certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,

  • conducenti con il certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR);

  • addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

  • addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (carrelli elevatori);

  • soggetti che svolgono attività inerenti la manipolazione di sostanze pericolose (gas tossici, esplosivi, fuochi d’artificio,…)

Per vedere l’elenco completo, cliccare qui.

Nel definire tale obbligo, l’Intesa del 2007 però non indicava le metodologie per l’effettuazione delle analisi, rimandando ad un ulteriore Accordo che è stato pubblicato in Ottobre 2008.

Cosa bisogna fare?

“Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco di cui all’allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.” (articolo 4 dell’Accordo). A seguito della comunicazione scritta inviata dal datore di lavoro, il medico competente, entro 30 giorni, provvede ad organizzare gli accertamenti di “primo livello” che comprendo anche l’esame delle urine. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, con un preavviso massimo di 1 giorno, la data e il luogo dell’accertamento. Nel caso il lavoratore si rifiuti, senza documentata e valida giustificazione, lo stesso dovrà essere riconvocato entro 10 giorni per svolgere gli esami. Durante questo periodo il lavoratore non potrà essere adibito alla mansione a rischio. Il rifiuto di sottoporsi a questi esami comporterà l’effettuazione di ulteriori 3 controlli a sorpresa nei successivi 30 giorni o a osservazioni di maggior durata in base alle situazioni riscontrate dal medico. Nel caso il lavoratore risulti negativo, il medico fornirà il giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione. Gli accertamenti si ripeteranno periodicamente con cadenza almeno annuale.

In caso di positività, il lavoratore verrà giudicato “temporaneamente non idoneo alla mansione”, tramite comunicazione formale da parte del medico al datore di lavoro e al lavoratore stesso. Il datore di lavoro, provvederà, nel rispetto della privacy e della dignità della persona, a sospendere il lavoratore dallo svolgimento della specifica attività a rischio adibendolo ad altre mansioni. Il lavoratore ha la possibilità di richiedere la revisione dei risultati entro 10 giorni dalla comunicazione della non idoneità. A questo punto il lavoratore viene inviato alla struttura sanitaria competente per gli accertamenti di “secondo livello”. I risultati di questi esami saranno comunicati al medico competente che potrà quindi rivedere il giudizio di non idoneità o confermarlo. Se la struttura sanitaria verifica l’assenza di tossicodipendenza, il lavoratori prima di essere riammesso allo svolgimento della mansione sarà sottoposto per 6 mesi a monitoraggio da parte del medico competente e dovrà risultare sempre negativo.

Nel caso il SERT dichiari la tossicodipendenza del lavoratore, verrà riconfermata la non idoneità alla mansione fino al termine del processo di riabilitazione. In base all’articolo 124 (del DPR 309 del 1990, (c.1) i lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. (c.2) I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l’aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. (c.3) Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, secondo comma lettera b), della Legge 18 Aprile 1962, n° 230. Nell’ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

Cosa fare se l’azienda non ha nominato il medico competente?

In questo momento l’interpretazione fornita dalle Istituzioni è controversa. Una interpretazione si basa sulla lettura dell’articolo 1 del Provvedimento del 30 Ottobre 2007 che recita: “Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi …, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell’allegato I. Per tali mansioni e’ obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 Settembre l994, n° 626.”. Dalla lettura dell’articolo si ricava quindi l’obbligo dell’azienda di nominare il medico competente per svolgere gli accertamenti sulla tossicodipendenza. Contraria, vi è la tesi che essendo questi accordi legati alla normativa sulle tossicodipendenze e non strettamente a alla sicurezza negli ambienti di lavoro non sia applicabile senza indicazioni specifiche da parte del Ministero. In base a questa tesi, se l’azienda non ha il medico competente, le indicazioni dell’Accordo non costituiscono obbligo per l’azienda a nominarlo.

Per avere indicazioni più precise su come comportarsi in questo caso, si deve quindi rimanere in attesa di una interpretazione unica e condivisa da parte delle Istituzioni e dall’AUSL.

 

Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)