1/09/2004

SICUREZZA – ORARIO DI LAVORO: MODIFICHE AL D.LGS. 66/2003

Per informazioni rivolgersi a: ing. Claudia Aldini (claudiaaldini@atseco.it)

Reggio Emilia, 27 settembre 2004

Il  D. Lgs. 213/2004 rivede il sistema sanzionatorio introdotto dal D. Lgs 66/2003 in materia di lavoro notturno, chiarendo alcuni illeciti sanzionati penalmente. In particolare:

  1. E´ vietato adibire al lavoro le donne, dalle ore 24 alle ore 6, dall´accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno dell´età del bambino.

  2. Stesso divieto vale, se il loro rifiuto è espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro almeno 24 ore prima dell´inizio della prestazione lavorativa, per:
    ­ la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa;
    ­ la lavoratrice o il lavoratore che sia l´unico genitore affidatario di un figlio di età inferiore ai 12 anni;
    ­ la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

  3. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e spese del datore di lavoro, o attraverso le strutture sanitarie pubbliche, o attraverso il medico competente, almeno un volta ogni due anni.