1/04/2005

SICUREZZA – PRECISAZIONI SULL'ORARIO DI LAVORO

Per informazioni rivolgersi a: Ing. Claudia Aldini (claudiaaldini@atseco.it)

Reggio Emilia, 29 aprile 2005

L´entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 213 del 19 luglio 2004 modifica alcune disposizioni del Decreto legislativo n. 66 dell´8 aprile 2003, concernente alcuni aspetti dell´organizzazione in materia di orario di lavoro.

Ai sensi della normativa viene definito come “periodo notturno” un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l´intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; e´ considerato “lavoratore notturno” qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo lavoro normale o qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del lavoro per un minimo di ottanta giorni lavorativi all´anno.

Con una nota del 12 Aprile 2005 il Ministero del Lavoro precisa comunque che “il lavoratore che svolga solo alcune notti di lavoro, in maniera saltuaria e non regolare […], ma per un numero di notti inferiore a quello previsto dal CCNL o dalla legge (80 giorni all´anno) non puó essere considerato lavoratore notturno …”

Il datore di lavoro deve sempre valutare lo stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno: tale valutazione deve essere effettuata a spese del datore di lavoro attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l´assenza di controindicazioni al lavoro notturno. La violazione di tali prescrizioni comporta l´arresto da tre a sei mesi o l´ammenda da 1549 euro a 4131 euro.

Il decreto, oltre a disciplinare l´organizzazione del lavoro notturno, prevede prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell´orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali.

L´orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali; in ogni caso la durata media dell´orario di lavoro non puó superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario.

Le aziende con più di 10 dipendenti per unità produttiva devono informare la Direzione provinciale del lavoro nel caso siano state superate le 48 ore settimanali. Se non stabilito da CCNL, il lavoro straordinario non puó eccedere le 250 ore annuali, ma comunque è ammesso in caso di esigenze tecniche produttive eccezionali, o in casi di forza maggiore o nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa possa causare danni a cose o persone.