1/07/2005

SICUREZZA – PREVENZIONE INCENDI: DAL 19 LUGLIO 2005 IN VIGORE LE NUOVE REGOLE TECNICHE SUGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI LIQUIDI

Per informazioni rivolgersi a: ing. Alessandro Mosele (alessandromosele@atseco.it)

Reggio Emilia, 14 luglio 2005

E´ entrato in vigore il 19 luglio 2005 il Decreto del Ministero dell´Interno del 28 aprile 2005 con il quale è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l´esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi (gasolio o olio combustibile).

Il decreto si applica ai seguenti impianti termici di nuova realizzazione e portata termica complessiva maggiore di 35 kW, alimentati da combustibili liquidi:

  • climatizzazione di edifici e ambienti;

  • produzione  centralizzata  di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;

  • forni da pane e altri laboratori artigiani;

  • lavaggio biancheria e sterilizzazione;

  • cucine e lavaggio stoviglie.

Sono  esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in  cicli di  lavorazione industriale e gli inceneritori.

Più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate  termiche dei singoli apparecchi.

Per gli impianti esistenti al 19 luglio 2005 si possono distinguere 3 casi:

  1. Impianti di portata termica superiore a 116 kW (100.000 kcal/h) approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa. In questo caso non è richiesto alcun  adeguamento,  anche  nel  caso di aumento di portata  termica, purchè  non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e  purchè realizzata una sola volta. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui sopra richiedono l´adeguamento alle disposizioni del DM 28 aprile 2005.

  2. Impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre  1984, n. 818. Questi devono essere adeguati alle disposizioni del DM 28 aprile 2005 entro il 19 luglio 2008 con l´esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali puó essere applicata la previgente normativa.

  3. Impianti esistenti di portata termica non superiore a 116 kW. Per questi, purchè realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun  adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non comportare il superamento di 116 kW.

Maggiori informazioni sono disponibili presso i nostri uffici.