1/09/2004

SICUREZZA – PRONTO SOCCORSO: UNA CIRCOLARE E UNA NOTA FORNISCONO ALCUNI CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DEL D.M. 388/2003

Per informazioni rivolgersi a: ing. Claudia Aldini (claudiaaldini@atseco.it)

Reggio Emilia, 24 settembre 2004

Il Ministero della salute ha ritenuto di chiarire con una circolare (Circolare del Ministero della Salute ­ 3 Giugno 2004 DGPREV ­13008/P/) e con una nota inviata ad una associazione di categoria, (Nota n.15677/P/F.1.a.a. del 30/6/2004) alcuni punti controversi del D.M. 388/203 sul Pronto Soccorso aziendale (recentemente prorogato al 3/2/2005), riguardanti:

  1. Classificazione dell´Azienda o Unità produttiva: viene precisato che per la classificazione dell´azienda (classe A, B o C), da cui derivano obblighi più o meno pesanti, si dovrà fare riferimento a tutti i lavoratori dell´azienda; in caso di attività diverse si terrà in considerazione quella  con l´indice infortunistico di invalidità permanente più elevato;

  2. Luoghi isolati: il pacchetto di medicazione ed un idoneo mezzo di comunicazione (ad esempio telefono cellulare) dovranno essere forniti quando il personale dell´azienda lavori all´esterno della stessa  in luoghi isolati, intesi come mal collegati o lontani dai centri abitati;

  3. Cantieri temporanei o mobili: nei cantieri sarà sufficiente avere in dotazione il pacchetto di medicazione con l´eccezione dei grandi cantieri configurabili come vere e proprie unità produttive ai sensi art.2,  Dlgs 626/94 dotati cioè di autonomia finanziaria e tecnico­funzionale per i quali sarà necessario fornire la cassetta di pronto soccorso;

  4. Aggiornamento triennale della formazione: l´obbligo viene ritenuto immediatamente vigente con l´entrata in vigore del D.M. 388/203 (cioè il 3/2/2005), quindi i lavoratori che hanno frequentato corsi di formazione sul pronto soccorso in data anteriore al 5 febbraio 2002 dovranno entro la scadenza provvedere a frequentare il corso di aggiornamento almeno per la parte relativa alla capacità di intervento pratico.