2/05/2009
SICUREZZA – PROROGATE ALCUNE SCADENZE DEL "TESTO UNICO PER LA SICUREZZA"
Reggio Emilia, 9 Gennaio 2009
Il 31 Dicembre, ultimo giorno utile, è stata pubblicato in gazzetta il decreto “Mille-Proroghe” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18/12/2008.
L’articolo 32 del “Mille-Proroghe” fa slittare l’entrata in vigore di alcune disposizioni del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro” previste inizialmente per il 1 Gennaio 2009.
Il nuovo termine per mettersi in regola è il 16 Maggio 2009, le disposizioni prorogate sono le seguenti:
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valutazione dei rischi da “stress” lavoro correlati (art. 28, c. 1);
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apposizione sul Documento di valutazione dei rischi della “data certa” (art. 28, c. 2);
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comunicazione all’INAIL degli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, c.1, lettera r);
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divieto di effettuazione delle visite mediche in fase preassuntiva (art. 41, c. 3, lettera a).
Si ricorda che l’effettuazione delle visite in fase preassuntiva da parte del medico competente è in contrasto con la Legge 300/70 “Statuto dei Lavoratori”
Rimane confermata invece la data del 1 Gennaio 2009 per l’entrata in vigore dei seguenti adempienti:
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adeguamento dei documenti di valutazione dei rischi ai requisiti indicati all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008;
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redazione, a cura del committente, del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza da allegare ai contratti di appalto o d’opera;
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indicazione sui contratti di appalto, sub-appalto e di somministrazione dei costi per la sicurezza, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali.
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)