1/01/2009

SICUREZZA – PROROGATE ALCUNE SCADENZE DEL "TESTO UNICO PER LA SICUREZZA"

 

Reggio Emilia, 31 Gennaio 2009

 

Il 31 Dicembre, ultimo giorno utile, è stata pubblicato in gazzetta il decreto “Mille-Proroghe” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18/12/2008.

L’articolo 32 del “Mille-Proroghe” fa slittare l’entrata in vigore di alcune disposizioni del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro” previste inizialmente per il 1 Gennaio 2009.

Il nuovo termine per mettersi in regola è il 16 Maggio 2009, le disposizioni prorogate sono le seguenti:

  • valutazione dei rischi da “stress” lavoro correlati (art. 28, c. 1);
  • apposizione sul Documento di valutazione dei rischi della “data certa” (art. 28, c. 2);
  • comunicazione all’INAIL degli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, c.1, lettera r);
  • divieto di effettuazione delle visite mediche in fase preassuntiva (art. 41, c. 3, lettera a).

Si ricorda che l’effettuazione delle visite in fase preassuntiva da parte del medico competente è in contrasto con la Legge 300/70 “Statuto dei Lavoratori”

Rimane confermata invece la data del 1 Gennaio 2009 per l’entrata in vigore dei seguenti adempienti:

  • adeguamento dei documenti di valutazione dei rischi ai requisiti indicati all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008;
  • redazione, a cura del committente, del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza da allegare ai contratti di appalto o d’opera;
  • indicazione sui contratti di appalto, sub-appalto e di somministrazione dei costi per la sicurezza, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali.

 

Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)