1/07/2008
SICUREZZA – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N° 81 DEL 9 APRILE 2008
Reggio Emilia, 28 Luglio 2008
In merito al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il nuovo Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008 introduce diverse novità alcune delle quali sono però al momento non ancora attuabili per la mancanza di ulteriori disposizioni, in sintesi siamo a ricordare i principali obblighi delle aziende nei confronti di questa figura.
Principali obblighi attuabili
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Tutte le aziende devono nominarlo:
- per le aziende fino sopra i 15 addetti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere interno e di norma eletto tra le rappresentanze sindacali, ove presenti.
- per le aziende fino a 15 lavoratori può anche essere un rappresentante territoriale (RLST) – a questo proposito la nuova norma toglie la possibilità di eventuale scappatoie spesso praticate (esempio verbali che attestavano la mancanza di candidati), in quanto stabilisce che qualora in azienda non è nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno allora la funzione viene assunta d’ufficio da dagli Organismi Paritetici di riferimento (esempio EBER)-.
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Fornire copia del documento di valutazione dei rischi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, se da egli richiesto.
Per scaricare il modulo EBER cliccando qui .
Obblighi previsti, ma non ancora attuabili
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La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza andrà aggiornata annualmente secondo specifiche modalità in corrispondenza della “giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro”
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Il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà essere comunicato annualmente all’INAIL
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È previsto un obbligo di formazione (oltre al corso gia obbligatorio di 32 ore) con aggiornamenti periodici di almeno 4 ore all’anno
Per informazioni rivolgersi a: Dott. Lorenzo Mantovi (lorenzomantovi@atseco.it)