1/07/2008

SICUREZZA – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N° 81 DEL 9 APRILE 2008

 

Reggio Emilia, 28 Luglio 2008

 

In merito al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il nuovo Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008 introduce diverse novità alcune delle quali sono però al momento non ancora attuabili per la mancanza di ulteriori disposizioni, in sintesi siamo a ricordare i principali obblighi delle aziende nei confronti di questa figura.

Principali obblighi attuabili

  1. Tutte le aziende devono nominarlo:

    • per le aziende fino sopra i 15 addetti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere interno e di norma eletto tra le rappresentanze sindacali, ove presenti.
    • per le aziende fino a 15 lavoratori può anche essere un rappresentante territoriale (RLST) – a questo proposito la nuova norma toglie la possibilità di eventuale scappatoie spesso praticate (esempio verbali che attestavano la mancanza di candidati), in quanto stabilisce che qualora in azienda non è nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno allora la funzione viene assunta d’ufficio da dagli Organismi Paritetici di riferimento (esempio EBER)-.
  2. Fornire copia del documento di valutazione dei rischi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, se da egli richiesto.

Per scaricare il modulo EBER cliccando qui .

Obblighi previsti, ma non ancora attuabili

  1. La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza andrà aggiornata annualmente secondo specifiche modalità in corrispondenza della “giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro”

  2. Il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà essere comunicato annualmente all’INAIL

  3. È previsto un obbligo di formazione (oltre al corso gia obbligatorio di 32 ore) con aggiornamenti periodici di almeno 4 ore all’anno

 

Per informazioni rivolgersi a: Dott. Lorenzo Mantovi (lorenzomantovi@atseco.it)